Laggiudicazione disposta ha presupposto un ribasso del 100% sulla voce spese e oneri accessori.
Secondo TRGA Trento, 17 dicembre 2024, n. 194 una siffatta offerta sconta in particolare lillegittimità derivante dalla violazione, quanto allofferta economica presentata, della normativa che riguarda la valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dellofferta. Infatti, a prescindere dalleventuale infrazione della legge 21 aprile 2023, n. 49 Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali che, nella prospettazione di parte ricorrente, conseguirebbe allinosservanza del procedimento di verifica dellanomalia, è essenzialmente questultimo, terminato con laccertamento che lofferta economica presentata non pregiudica la corretta esecuzione dellappalto, a non risultare condotto e concluso in conformità alle regole che lo disciplinano. Tanto basta per laccoglimento del motivo e con esso dellintero ricorso.
Secondo il Collegio, più nello specifico, nelle spese e oneri accessori vanno di norma incluse anche le spese a carico dellaggiudicatario secondo il Disciplinare quali quelle riferite alla garanzia definitiva, quelle obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dellavviso sui risultati della procedura di affidamento che devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dallaggiudicazione e tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.
Il sub-procedimento di verifica dellanomalia è stato quindi ritenuto dalT.A.R. erroneo nella misura in cui ha ritenuto che lofferta economica presentata non pregiudica la corretta esecuzione dellappalto in quanto non conforme allart. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 poiché avrebbe dovuto concludersi con lesclusione ai sensi del comma 5 del medesimo articolo atteso che le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti evidenziando immediatamente lincongruità dellofferta.
Il Collegio ha peraltro non ritenuto accettabili motivazioni estranee allofferta, non essendo ammissibile il ricorso, al fine di compensare eventuali voci in perdita, allutile generale di impresa o allutile complessivo risultante dal bilancio della società, ed ha più nello specifico ritenuto inammissibile la seguente motivazione: nella valutazione del ribasso offerto ha considerato anche la possibilità di implementare il proprio curriculum aggiungendo servizi di progettazione per lavori di riqualificazioni urbane in ambito montano aprendosi potenzialmente ad ambiti di lavoro similari gestiti da Enti estranei dallattuale portafoglio clienti del rtp e che in virtù della sua organizzazione dimpresa, ha ritenuto di ribassare le spese generali del 100%, senza intaccare il corrispettivo professionale, imputando tali importi dalla voce promozione e marketing del proprio bilancio previsionale e di investire le spese generali calcolate a partire dalle condizioni favorevoli di cui sopra, come forma di allocazione di risorse verso un determinato mercato col fine ultimo di ottenere visibilità e semmai profitti futuri.
E ciò in quanto le spiegazioni ricevute circa larricchimento del proprio curriculum e limputazione degli importi della componente azzerata al bilancio previsionale, essendo tali circostanze estranee allofferta, in sostanza non risultano idonee a dar conto di come verranno sostenuti i costi di registrazione del contratto e così le spese della garanzia definitiva e le altre spese vive dianzi citate.
Anche sul punto, lennesimo, vi è contrasto giusrisprudenziale (cfr. questo articolo e questo articolo)…
A cura di giurisprudenzappalti.it del 17/12/2024 di Elvis Cavalleri

