Esclusione per aver presentato un ribasso dello 0%: legittima?

Dic 6, 2024

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Un offerente presenta unofferta senza alcun ribasso sulla base di gara, e viene esclusa sulla base della seguente prescrizione del disciplinare di gara:

«Saranno escluse le offerte economiche che presenteranno importi pari o superiori alla base dasta sopra indicata».

T.A.R. Veneto, 05 dicembre 2024, n. 2908 accoglie il ricorso proposto avverso lesclusione .

lart. 70, comma 4 del Codice – nel prevedere che sono inammissibili le offerte … f) il cui prezzo supera limporto posto a base di gara, stabilito e documentato prima dellavvio della procedura di appalto – è funzionale a garantire il rispetto del limite economico fissato dallamministrazione. La ratio della disposizione consiste, dunque, nel garantire la sostenibilità finanziaria e la corretta pianificazione degli investimenti, evitando che lamministrazione possa trovarsi vincolata ad accettare offerte che superino la soglia di spesa programmata.

4.1. Lart. 70, comma 4 non fa invece riferimento alle offerte di importo pari a quello fissato a base di gara, la cui esclusione non risulterebbe conforme allo scopo della norma. Lassenza di ribasso sullimporto-base fissato dalla stazione appaltante rende lofferta priva di carattere migliorativo sotto il profilo economico – circostanza suscettibile di rilevare in sede di attribuzione del punteggio – ma non espone lamministrazione ad un esborso ulteriore rispetto a quello stanziato, né impedisce il raggiungimento dello scopo cui la procedura è preordinata.

4.2. In definitiva, con lart. 15.2 del disciplinare è stato introdotto nella lex specialis un requisito di ammissibilità dellofferta di carattere meramente formale, non sorretto da alcun interesse meritevole, né riconducibile alle cause di esclusione predeterminate dalla legge. Tale disposizione, violando lart. 10, comma 2, del Codice, è quindi nulla e deve considerarsi non apposta (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 16 ottobre 2020, n. 22).

5. La disposizione del disciplinare appare, altresì, intrinsecamente irragionevole in quanto, imponendo agli operatori di operare un ribasso, senza però predeterminarne il valore minimo, potrebbe essere formalmente rispettata anche da unofferta inferiore alla base dasta per un importo non economicamente apprezzabile, se non addirittura simbolico (nummo uno). Del resto, come si evince dal verbale di gara n. 3 del 19 settembre 2024, è stata ritenuta ammissibile unofferta pari a 575.040,00 euro, inferiore di appena lo 0,17 % rispetto alla base dasta fissata per il Lotto 3 (576.000,00 euro) e quindi tale da non garantire alcun significativo risparmio di spesa, alla luce dei valori in gioco.

5.1. Pertanto, lesclusione del ricorrente non sarebbe conforme al principio del risultato (di cui allart. 1 del Codice), volto ad impedire che lazione amministrativa possa essere vanificata ove non si ravvisino effettive ragioni ostative al raggiungimento degli scopi perseguiti dalla procedura di evidenza pubblica, ossia laffidamento del contratto al miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo e la sua esecuzione con la massima tempestività (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 1° luglio 2024, n. 5789).

5.2. Gli anzidetti obiettivi risulterebbero, invero, frustrati proprio dallesclusione dellofferta di Pediacoop che, nonostante la sua netta prevalenza qualitativa (la ricorrente ha ottenuto, infatti, un punteggio tecnico pari, prima della riparametrazione, a 60,40/70 esimi, notevolmente superiore ai 52,20/70esimi attribuiti alla controinteressata E-Health), sarebbe estromessa dalla gara in ragione di una mera violazione formale relativa allelemento economico, sul quale, peraltro, la competizione tra gli operatori è stata minima: tutte le offerte si collocano, infatti, allinterno di un range di poco più di mezzo punto, dei 30 complessivamente in palio per lofferta economica.

6. Il ricorso principale risulta, quindi, fondato e meritevole di integrale accoglimento.

Sul contrasto in punto di operatività del principio di tassatività delle cause di esclusione si veda lodierna pronuncia del T.A.R. Brescia.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 05/12/2024 di Elvis Cavalleri