Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare alla stazione appaltante di fornirgli laccesso alle offerte tecniche e alle giustificazioni rese subprocedimento di verifica di congruità dellaggiudicatario e dellimpresa seconda graduata.
Nel respingere leccezione di tardività del gravame T.A.R. Lazio, II-Ter, 2 dicembre 2024, n. 21628 ha rilevato che La domanda dellodierna ricorrente non deriva dallopposizione allostensione da parte dei controinteressati ai sensi del comma 3 dellart. 36 citato, bensì dalla –dedotta- mancata osservanza, da parte della SA, dellobbligo di pubblicazione di cui al comma 1 dellart. 36, in relazione ai seguenti atti: offerta tecnica dellaggiudicataria, offerta tecnica del RTI collocatosi al secondo posto in graduatoria, giustificazioni prodotte dallaggiudicataria nel subprocedimento di verifica di congruità.
Di tali atti, come confermato dalla documentazione prodotta nel presente giudizio, non risulta pubblicazione alcuna: di guisa che la fattispecie in esame si presenta obiettivamente diversa da quella tipizzata nel comma 3 dellart. 36.
Ne segue che, essendo questultima sola loggetto del rito accelerato previsto da successivo comma 4, nel caso in esame deve essere applicato lordinario rito dellaccesso previsto dallart. 116 c.p.a., con i relativi termini di proposizione del ricorso di cui al primo comma della norma in questione, pari a trenta giorni dalla determinazione o dal silenzio in materia.
Il T.A.R sposa quindi la tesi del T.A.R. Milano, e contraddice quella del T.A.R. Abruzzo (appellata, con Camera di consiglio fissata per il 5 dicembre) secondo la quale in siffatti casi vi sarebbe lonere di impugnare entro 10 giorni la decisione implicita al silenzio serbato dalla stazione appaltante (cfr. questo articolo).
Sicuri che la novella stia davvero riducendo il contenzioso in materia daccesso?
A cura di giurisprudenzappalti.it del 02/12/2024 di Elvis Cavalleri

