Annotazione nel Casellario ANAC: perimetro di esercizio del potere di annotazione

Dic 2, 2024

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Nellaccogliere il ricorso il Tar del Lazio ricorda quale sia il perimetro del corretto esercizio del potere di annotazione nel Casellario ANAC.

Questo quanto ribadito da Tar Lazio, Roma, Sez. I Quater, 28/11/2024, n. 21444:

4.2. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo individuato il perimetro del corretto esercizio del potere di annotazione, chiarendo che lAutorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia la sua utilità in concreto, quale indice rivelatore di inaffidabilità delloperatore economico colpito dallannotazione. In proposito è stato chiarito che in tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come atto dovuto, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098) e che la mera valenza di pubblicità notizia delle circostanze annotate come utili e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera lAutorità da una valutazione in ordine allinteresse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (Tar Lazio, I, 11 giugno 2019 n. 7595) (Tar Lazio, sez. I, 7 aprile 2021, n. 4107).

Con particolare riferimento alla fattispecie della revoca dellaggiudicazione è stato ritenuto che il rifiuto opposto dalloperatore economico aggiudicatario alla stipula del contratto, in assenza di valide e oggettive scriminanti, ricada senzaltro nellalveo applicativo dellart. 1337 c.c., integrando una tipica ipotesi di responsabilità precontrattuale per recesso ingiustificato dalle trattative, che ben può essere annoverata tra le «altre situazioni idonee a porre in dubbio lintegrità o laffidabilità delloperatore economico» delle quali lart. 8, co. 2, lett. a), del citato regolamento ammette liscrizione nel casellario. La condotta di un operatore economico nella fase che precede la stipula del contratto soggiace, infatti, allobbligo di buona fede, la cui osservanza è chiaramente indicativa della sua affidabilità professionale. (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I quater, 28 dicembre 2023, n. 19991 nonché Consiglio di Stato, sez. V, 1 luglio 2024, n. 5781).

In tale contesto è stato ulteriormente sottolineato come lAutorità, prima di procedere alliscrizione nel casellario informatico, è tenuta a valutare lutilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dalloperatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti … sulla gravità dellerrore professionale commesso e, in via indiretta, sullapprezzamento dellaffidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente alliscrizione. (si veda Consiglio di Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1318).

5. Fatte tali dovute premesse sul quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento i motivi di ricorso, volti a denunciare il difetto di istruttoria nel procedimento che ha condotto allannotazione, sono fondati. Nel caso di specie, infatti, allesito dellistruttoria svolta dal collegio, è emerso che il provvedimento impugnato è il frutto di unistruttoria carente che non ha tenuto in debita considerazione le circostanze di fatto che hanno caratterizzato la vicenda in questione, puntualmente evidenziate dalloperatore economico nel corso del procedimento e che avrebbero giustificato un supplemento di istruttoria che lAutorità non ha eseguito.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 28/11/2024 di Roberto Donati