Non anomalia dell’offerta = equivalenza del ccnl ?

Nov 26, 2024

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Come già rilevato (vedi Articolo 11 comma 4. Lapplicazione postuma del CCNL voluto dalla stazione appaltante dopo la stipula del contratto non può essere oggetto di sindacato. – Giurisprudenzappalti), sullarticolo 11 comma 4 si va formando una giurisprudenza che non sembra proprio tener conto del dato letterale del Codice.

Nel caso in questione lequivalenza del ccnl viene collocata allinterno di una più complessiva verifica sullanomalia dellofferta, ben lontana dalle indicazioni della Relazione ANAC al Bando Tipo n.1 e dalle indizioni contenute nel correttivo recentemente esaminato dal Governo.

Con il Tar che si esprime sulla questione dellequivalenza rimandando alla consolidata giurisprudenza secondo cui una valutazione di anomalia che si conclude favorevolmente per laggiudicatario non necessita di quelle caratteristiche di motivazione che devono sussistere nel caso opposto.

Per cui, dentro questo scenario, il ccnl multiservizi e quello delledilizia diventano equivalenti.

Laggiudicataria ha infatti dichiarato di applicare il ccnl multiservizi, diverso dal ccnl edilizia, come invece previsto dalla legge di gara.

La ricorrente contesta, tra i vari motivi, limmotivata equivalenza dei ccnl.

Tar Piemonte, Sez. I, 25/11/2024, n. 1222 respinge il ricorso:

Con i motivi quinto e sesto che possono esaminarsi congiuntamente, si assume che la stazione appaltante abbia attivato il soccorso istruttorio in relazione allofferta economica in modo del tutto illegittimo: la controinteressata della sua domanda ha dichiarato di applicare il ccnl multiservizi, diverso dal ccnl edilizia, come invece previsto dalla legge di gara, sempre che venissero contenute garanzie equivalenti senza possibilità di soccorso istruttorio. In realtà tale equivalenza non era indicata e la stazione appaltante ha offerto alla ………..il termine di otto giorni per lintegrazione della documentazione e che inoltre – sesto motivo – nella valutazione di congruità la stazione appaltante abbia immotivatamente richiamato lequivalenza dei c.c.n.l.

Anche questi due ultimi motivi appaiono infondati.

Lart. 17 del disciplinare di gara regolante lofferta economica recita da subito Lofferta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13.2, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: – lofferta economica predisposta secondo il modello di cui allAllegato Modulo di offerta economica (Allegato 4), contenente i seguenti elementi: a) ribasso unico percentuale offerto rispetto allimporto posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza. Il ribasso unico offerto dovrà essere indicato in cifre ed in lettere ed espresso con 3 (tre) cifre decimali; in caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale il ribasso percentuale offerto indicato in lettere. b) gli oneri aziendali relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) concernenti ladempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dellart. 108 comma 9 del D.L.gs. 36/2023; c) i costi della manodopera, ai sensi dellart. 108, comma 9 e dellart. 41 comma 14 del Codice.

Quindi quanto contestato, lassenza di indicazione dellapplicazione del ccnl dei lavoratori delledilizia e la dichiarazione di equivalenza del ccnl applicato dal concorrente, non è causa di esclusione.

Ora lart. 11 co. 4 del d. lgs. 36 del 2023 prevede che Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere allaffidamento o allaggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale loperatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nellesecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In questultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui allarticolo 110, e lart. 101 co. 3 recita La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dellofferta tecnica e dellofferta economica e su ogni loro allegato. Loperatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dalloperatore economico non possono modificare il contenuto dellofferta tecnica e dellofferta economica.

Tale previsione può ritenersi suffragata dalla nota illustrativa dellANAC sul Bando Tipo 1/2023, in cui è precisato che larticolo 11 del Codice richiede la verifica dellequivalenza delle garanzie solo sulloperatore individuato prima dellaggiudicazione, utilizzando anche le modalità prevista per la congruità. Pertanto, la mancata allegazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non può costituire causa di esclusione, ma la sua richiesta si giustifica con lesigenza di accelerare i tempi di affidamento. La stazione appaltante, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, dovrà procedere con la formale richiesta, assegnando un congruo tempo per la relativa produzione.

E i termini temporali stabiliti per il soccorso istruttorio dal codice sono stati rispettati.

Quanto al sesto motivo, inerenti mancanza di motivazione sulla valutazione di congruità della stazione appaltante sul ccnl applicato dallaggiudicataria, si deve rilevare che lart. 18 del disciplinare di gara in applicazione dei criteri stabiliti dellart. 110 del d. lgs. 36 del 2023 per giungere a concludere sullanormalità di unofferta economica, ha stabilito tra laltro, oltre alla valutazione dellimporto complessivo per gli oneri della sicurezza, lincidenza negativa dellindicazione di un importo complessivo della manodopera uguale o inferiore al 5% della manodopera complessivamente indicata a base di gara per servizi. Ora, per consolidata giurisprudenza, una valutazione di anomalia che si conclude favorevolmente per laggiudicatario non necessita di quelle caratteristiche di motivazione che devono sussistere nel caso opposto, ovverosia in costanza della dichiarazione di unofferta anormalmente bassa.

A tanto dove attenersi xxx, per cui conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 25/11/2024 di Roberto Donati