La ricorrente espone che nella predisposizione dello schema di offerta, in assoluta buona fede, avrebbe erroneamente arrotondato uno dei valori indicati nello schema di offerta di 1 centesimo.
Ciò a causa di un errore nel proprio sistema informatico. Per un sub-lotto è stato indicato un prezzo di €. 0,83000 anziché di €. 0,82900.
La ricorrente è stata esclusa in applicazione del Disciplinare di gara secondo cui deve essere escluso il concorrente che presenti offerte con prezzi unitari o prezzo complessivo offerto superiori rispettivamente alle corrispondenti basi dasta unitarie e/o alla base dasta complessiva.
Il prezzo offerto, superiore di un centesimo, sarebbe da ricondurre, quindi, ad un errore di arrotondamento commesso dal sistema informatico.
Il mancato riconoscimento di un errore materiale nella compilazione della propria offerta sarebbe del tutto censurabile e illegittimo.
Lerrore di compilazione avrebbe dovuto essere oggetto di rettifica da parte dellofferente, purché esso sia materiale e riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento contenente lofferta medesima. Alla rettifica si poteva pervenire senza attingere a fonti di conoscenza estranee allofferta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dellofferente. La volontà inespressa sarebbe chiaramente desumibile dal documento.
Trattandosi di un mero errore ostativo, la stazione appaltante avrebbe dovuto far applicazione dellistituto del soccorso istruttorio, anche in un momento successivo allaggiudicazione, già ammesso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa.
Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 15/11/2024, n. 3210 respinge il ricorso:
23.1 Il Collegio non condivide.
Va preliminarmente precisato che il prospettato errore materiale investe lofferta economica. Ciò esclude che sulla stessa si sarebbe dovuto intervenire mediante listituto del soccorso istruttorio, ma esclusivamente attraverso un soccorso procedimentale, nettamente distinto dal soccorso istruttorio, utile per risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dellofferta tecnica ed economica. Ciò, in linea teorica, può avvenire tramite lacquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dellofferta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne lesatta interpretazione e a ricercare leffettiva volontà del partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità.
Il consolidato indirizzo giurisprudenziale, in merito alla possibilità di rettificare lerrore materiale, esprime le seguenti coordinate ermeneutiche:
– Nelle gare pubbliche lerrore materiale nellofferta consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dellofferta che deve emergere ictu oculi. (Cons. Stato, V, 26 gennaio 2021, n. 796; III, 9 dicembre 2020, n. 7758)
– È ammissibile la rettifica di errori contenuti nellofferta presentata in sede di gara a condizione che si tratti di correzione di errore materiale, necessariamente riconoscibile, e che non si sostanzi in operazioni manipolative e di adattamento dellofferta, risultando altrimenti violati la par condicio, laffidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza. (Cons. Stato, V, 9 dicembre 2020, n. 7752; cfr. anche Id., 31 agosto 2017, n. 4146).
– lerrore materiale direttamente emendabile è soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi, dal contesto stesso dellatto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (Cons. Stato, V, 11 gennaio 2018, n. 113; III, 20 marzo 2020, n. 1998; cfr. anche Id., VI, 2 marzo 2017, n. 978).
In particolare, a fini della rettifica occorre che a questa si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee allofferta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dellofferente (Cons. Stato, III, 28 maggio 2014, n. 1487, Cons. Stato, n. 7752 del 2020, cit.)
La correzione dellerrore materiale postula la concreta possibilità per la stazione appaltante di sostituire la volontà erroneamente estrinsecata attraverso lofferta con una diversa volontà, rimasta inespressa, ma agevolmente desumibile dal documento. In sostanza la volontà inespressa, o non correttamente espressa, ma specificamente e funzionalmente diretta a correggere il profilo investito dallerrore materiale, dovrebbe essere già presente nel contesto dellofferta e agevolmente ritraibile dalla stazione appaltante.
Nella fattispecie, a giudizio del Collegio, tali presupposti non sussistono.
Pur ritenendo ammessa la circostanza che lerronea indicazione del prezzo base unitario non sia imputabile alloperatore economico ma ad un arrotondamento automaticamente operato dal sistema informatico, la stazione appaltante non avrebbe potuto intervenire per rettificare limporto.
Difatti, allerrata indicazione del prezzo base unitario superiore alla base dasta, non è possibile sostituire alcun importo che sia esattamente riconducibile a quello che loperatore economico aveva intenzione di offrire. In ragione di ciò non sarebbe stato possibile procedere in chiave correttiva allo scopo di rendere certa la portata dellimpegno negoziale che loperatore economico avrebbe assunto. Nessuna indicazione in tal senso può essere desunta dalla circostanza che per il sub-lotto 4 Kit medico era stato offerto limporto corrispondente alla base dasta. Una tale decisione rientra nella più intima valutazione discrezionale delloperatore economico. Su tali presupposti, leventuale correzione si sarebbe rivelata uninammissibile manipolazione postuma dei contenuti dellofferta non sorretta da elementi chiari e univoci desumibili dallofferta stessa. Diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, ammettendo la rettifica, attraverso unindagine ricostruttiva della volontà, si sarebbe configurata unintegrazione dellofferta, attingendo a fonti di conoscenza estranee alla stessa.
Linvocato soccorso procedimentale, pertanto, se fossa stato attuato nella fattispecie in esame, avrebbe violato i segnalati limiti di ammissibilità.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 15/11/2024 di Roberto Donati

