Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 29 ottobre 2024, n.2863 ha risposto al seguente quesito:
Con riferimento allart. 7 del D.Lgs. 36/2023 e alla determinazione ANAC n. 4/2011, aggiornata con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, par. 2.5 Tracciabilità tra soggetti pubblici che esclude dallambito di applicazione della legge n. 136/2020 le movimentazioni di denaro in favore di soggetti giuridicamente distinti dalle pubbliche amministrazioni, ma sottoposti a controllo analogo (cd. affidamenti in house), si chiede, anche in relazione agli interventi PNRR, se sussista da parte della PA lobbligo di acquisizione del CIG per affidamenti a una società in house totalmente partecipata dalla PA stessa.
Risposta aggiornata
Relativamente al quesito posto si rileva che ANAC nella faq sulla digitalizzazione dei contratti pubblici ha fornito alcune specificazioni sugli obblighi comunicativi e di classificazione degli affidamenti effettuati dalle amministrazioni a soggetti partecipati in base allarticolo 7 del Dlgs 36/2023 e allarticolo 17 del Dlgs 201/2022. LANAC ha precisato (nella faq B.10) che gli affidamenti in house sono soggetti agli obblighi di comunicazione di varie tipologie di informazioni sulle procedure e sullesecuzione previsti dallarticolo 23, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, peraltro per espressa previsione contenuta nella stessa disposizione. La risposta è affermativa, le amministrazioni devono acquisire il codice identificativo gara per gli affidamenti in house al fine di trasparenza. Per completezza si ricorda che il D.L. 13 del 2023 (c.d. Decreto PNRR 3), in vigore dal 25 febbraio scorso, ha previsto allart. 5 co. 5 che il CIG ordinario sia obbligatorio per gli appalti PNRR-PNC di importo superiore a 5.000 euro.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 18/11/2024

