Equo compenso: la normativa attuale permette di ribassare le sole “spese e oneri accessori”

Nov 15, 2024

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

Nellattesa delle modifiche previste nel correttivo, il Tar Lazio accoglie il ricorso facendo riferimento alla decisione del Tar Calabria n. 483/2024 (Equo compenso da valutare in fase di verifica di congruità dellofferta. Un altro sì. – Giurisprudenzappalti), evidenziando come la normativa attuale permetta di ribassare le sole spese e oneri accessori ma non il compenso.

Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. III Quater, 14/11/2024, n. 20274:

Il TAR Reggio Calabria, che a sua volta si è pronunciato a favore dellindirizzo espresso dal TAR Salerno, ha rimarcato, in particolare, come lindividuazione del subprocedimento di verifica dellanomalia dellofferta sia la sede in cui misurare lincidenza in concreto del ribasso operato sulla componente del compenso e, allo stesso tempo, sulle soglie minime stabilite dalle tabelle ministeriali.

La sentenza citata ha poi rimarcato come lindividuazione del subprocedimento di verifica dellanomalia dellofferta quale sede in cui misurare lincidenza in concreto del ribasso operato sulla componente del compenso sulla serietà dellofferta e, allo stesso tempo, sulle soglie minime stabilite dalle pertinenti previsioni ministeriali, costituisca un presidio idoneo a scongiurare i rischi paventati dai sostenitori dellopposta tesi.

Ed infatti un ribasso eccessivo, tale da erodere in maniera significativa la componente del compenso professionale, ove non giustificato da adeguate e convincenti motivazioni di fatto (rivenienti dalle capacità strutturali del concorrente, dallinteresse allaffidamento per larricchimento del curriculum professionale, dalle esperienze già maturate in progettazioni analoghe, etc.), potrebbe certamente essere valutato dalla stazione appaltante come indicativo di una scarsa serietà dellofferta, con ogni conseguente determinazione.

Posti questi principi, è da rilevare che lofferta della ricorrente appare in linea con quanto richiesto dalla normativa attuale che permette di ribassare le sole spese e oneri accessori ma non il compenso, non ravvisandosi alcun vincolo normativo che potesse impedire al concorrente di effettuare un ribasso del 100% sulle voci cui la stessa stazione appaltante permetteva il ribasso.

Infatti, lofferta in questione si è attenuta alle indicazioni della stazione appaltante sulle somme ribassabili, avendo operato il ribasso sulle c.d. voci accessorie e non sul compenso, mentre, la Stazione appaltante non ha dimostrato che questo ribasso intaccasse lequo compenso.

Infine, è da rilevare che questo ribasso è stato presentato anche da altri concorrenti e che la stessa aggiudicataria ha presentato un ribasso del 99 %.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 14/11/2024 di Roberto Donati