Approfondimento – È obbligatorio indicare tutte le voci di spesa nell’importo a base di gara

Ott 31, 2024

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

LANAC, con atto a firma del Presidente fasc. n. 1643/2024, ha rilevato come la scelta della Stazione appaltante di determinare limporto a base di gara esclusivamente in base al costo della manodopera, oltre a poter compromettere la partecipazione alla procedura, potrebbe incidere negativamente e pregiudicare anche la corretta esecuzione del servizio.

Nella determinazione dellimporto a base dasta, la Stazione appaltante deve, infatti, considerare tutte le altre voci che contribuiscono alla corretta determinazione dellimporto a base dasta, quali ad esempio le spese generali, lutile di impresa e gli eventuali costi per i materiali e le attrezzature previsti dal capitolato a carico dellappaltatore.

Al riguardo, occorre richiamare la disposizione di cui allart. 41 del Decreto legislativo n. 36/2023, che al comma 14 enuncia la regola secondo cui i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dallimporto assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per loperatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dellimporto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Di recente, è stato chiarito che la suddetta disposizione normativa è da intendersi nel senso che i costi della manodopera possono essere soggetti a ribasso, qualora loperatore economico sia in grado di dimostrare che il ribasso che coinvolge il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale (cfr. Consiglio di Stato, V, 9 giugno 2023 n. 5665; Parere MIT n. 2154 del 27 luglio 2023; Delibera Anac n. 258 del 15 novembre 2023).

Resta fermo, comunque, che i costi della manodopera (come quelli della sicurezza) devono essere indicati separatamente nei documenti di gara, quali voci dellimporto complessivo a base dasta.

Nel caso di specie, la Stazione appaltante aveva determinato limporto a base dasta riferendosi esclusivamente al costo della manodopera, che di regola non è ribassabile.

Nella comunicazione di avvio dellistruttoria è stato evidenziato come la Stazione appaltante abbia tralasciato di considerare tutte le altre voci che contribuiscono alla corretta determinazione dellimporto a base dasta, quali ad esempio le spese generali, lutile di impresa e gli eventuali costi per i materiali e le attrezzature previsti dal Capitolato a carico dellappaltatore.

Dunque, è stato rilevato come la scelta della Stazione appaltante di determinare limporto a base di gara esclusivamente in base al costo della manodopera, oltre a poter compromettere la partecipazione alla procedura, avrebbe potuto incidere negativamente e pregiudicare anche la corretta esecuzione del servizio.

Difatti, anche la giurisprudenza ha chiarito che gli appalti pubblici devono sempre essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, in quanto le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso (Consiglio di Stato, V, 27 marzo 2024 n. 2908).

La Stazione appaltante è tenuta ad esplicare liter logico – giuridico seguito per la determinazione dellimporto a base dasta, dovendo la sua determinazione essere effettuata facendo riferimento a criteri verificabili, al fine di scongiurare il rischio di una base dasta arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza (Delibera Anac n. 415 del 13 settembre 2023) rendendo noti tali elementi nellambito della documentazione di gara, affinché i potenziali concorrenti siano messi nelle condizioni di poter formulate unofferta seria, attendibile e consapevole (Delibera Anac n. 207 del 23 aprile 2024)

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 31/10/2024