Nel respingere il ricorso avverso lannotazione nel Casellario informatico ANAC, il Tar ribadisce (se mai ce ne fosse stato bisogno) che le imprese devono verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni trasmesse alla SOA, sulla base dei normali parametri di diligenza professionale.
Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. I Q, 18/10/2024, n.18066:
In definitiva, dunque, deve ritenersi correttamente esercitato il potere da parte dellANAC che, ricevuta la comunicazione da parte di SOA ….. in ordine alla non veridicità delle dichiarazioni rese da -OMISSIS- con riferimento alla propria posizione fiscale, ha avviato listruttoria tesa ad acclarare se la dichiarazione falsa o non veritiera fosse imputabile allimpresa a titolo di dolo o colpa grave.
Allesito degli accertamenti effettuati, lANAC ha accertato che, al momento della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva, «insistevano in capo allimpresa -OMISSIS- violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse di importo superiore alla soglia consentita», ritenendo, per le ragioni già precisate, che quanto evidenziato dalla ricorrente nelle memorie difensive non fosse idoneo a escludere la «falsità in senso oggettivo della dichiarazione in questione ed i conseguenti profili di responsabilità, non avendo limpresa giustificato lavvenuta produzione della dichiarazione risultata non veritiera».
Quanto, poi, ai profili relativi alla responsabilità della società ricorrente, ragionevolmente lANAC precisa che «nel caso in esame, non si possa pervenire allesclusione di profili di responsabilità, quantomeno sotto il profilo della colpa grave, attesa lomissione dei controlli esigibili in base al parametro della diligenza professionale. Sul punto deve, infatti, osservarsi che limpresa, in tutte le sue articolazioni, è tenuta a verificare preventivamente la veridicità e sostanza della documentazione presentata alla SOA in sede di qualificazione».
Ed infatti, in applicazione dei parametri della diligenza professionale, la società ricorrente avrebbe dovuto preliminarmente verificare la regolarità o meno della propria posizione fiscale e, quindi, la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni trasmesse a SOA ………, anche in considerazione della circostanza che vi erano state delle pendenze tributarie per le quali era stata ammessa al beneficio della definizione agevolata.
Lomissione di tali verifiche, in violazione del parametro della diligenza professionale standard, ha evidentemente integrato il profilo subiettivo della colpa grave posto a fondamento delle determinazioni dellAutorità.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 18/10/2024 di Roberto Donati

