Scadenza intermedia attestazione SOA. Ai fini di una valida partecipazione alla gara, è sufficiente che il Consorzio stabile abbia presentato listanza di aggiornamento della propria attestazione entro il termine di presentazione delle offerte. Per il consorzio stabile, infatti, non si pone un onere di osservanza di un termine determinato.
Questo quanto stabilito da Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 10/10/2024, n. 3343:
7. La censura è infondata.
In primo luogo, rileva il Collegio che erroneamente parte ricorrente ha invocato la violazione dellart. 16, comma 5, dellAllegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 che si riferisce, invero, ad ipotesi diversa da quella esaminata.
La norma richiamata, riproponendo pedissequamente la previsione già contenuta nellart. 76, comma 5, d.P.R. n. 207/2010 (sulla cui interpretazione questa sezione si è, peraltro, già ampiamente soffermata con la sentenza n.3176/2023) si riferisce, infatti, alle modalità e tempistiche per il rinnovo dellattestazione SOA in scadenza quinquennale.
Dispone la norma che Lefficacia dellattestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui allarticolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, loperatore economico che intende conseguire il rinnovo dellattestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con unaltra autorizzata allesercizio dellattività di attestazione.
Nella presente vicenda contenziosa, invece, la scadenza in contestazione, e cioè la scadenza intermedia del 19.01.2024, non è certamente quella quinquennale, lunica che avrebbe imposto il rispetto delle modalità e dei termini contemplati dal citato art. 16, come si evince dalla documentazione versata in atti secondo cui: la controinteressata ha partecipato alla gara con unattestazione SOA rilasciata il 26.01.2022, con scadenza validità triennale il 25.01.2025, scadenza validità intermedia il 19.01.2024 e scadenza validità quinquennale il 25.01.2027.
Di conseguenza risulta, già in punto di fatto, irrilevante e fuori fuoco la violazione di legge prospettata, atteso che la ricorrente sembra confondere la scadenza intermedia della SOA da parte dei consorzi stabili con quella, diversa, relativa alla durata quinquennale della validità dellattestazione SOA delle singole imprese consorziate.
Giova, in ogni caso, ricordare che ai fini di una valida partecipazione alla gara, è sufficiente che il Consorzio stabile abbia presentato listanza di aggiornamento della propria attestazione entro il termine di presentazione delle offerte: il che è quanto si è verificato nel caso di specie, atteso che il termine per la presentazione delle domande era fissato al 16.02.2024 ed il Consorzio ha chiesto laggiornamento dellattestato in data 18.01.2024.
Il principio trova conforto nella giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VII, 25 gennaio 2023, n.808; Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2015, n. 4971 di conferma del TAR Puglia, Lecce, 30 gennaio 2015, n. 4971; Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2010, n. 6506; Idem, 16 giugno 2009, n. 3878; anche TAR Aosta, 18 settembre 2013, n. 58) ed è stato ribadito anche nella deliberazione ANAC n. 44 del 2020.
In particolare, la giurisprudenza, con riferimento alla scadenza intermedia dellattestato rilasciato al Consorzio stabile – nel sottolineare la differenza tra scadenza intermedia della SOA di siffatti Consorzi e scadenza triennale relativa alla verifica della permanenza della validità dellattestazione SOA delle singole imprese consorziate – ha osservato che giacché il Consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle imprese consorziate: quindi, se è vero che il Consorzio stabile è tenuto ad adeguare la sua attestazione, per far sì che la sua qualificazione corrisponda alle qualificazioni delle consorziate, è altrettanto vero che, in caso di scadenza intermedia, ladeguamento dellattestazione può essere chiesto dal Consorzio solo dopo che limpresa consorziata, interessata dalla scadenza, abbia ottenuto la verifica positiva dei requisiti o il rinnovo della qualificazione stessa e, perciò, senza losservanza di un termine determinato (salvo, come detto, il termine di presentazione delle offerte), essendo incerto il giorno dellottenimento della suddetta verifica positiva o rinnovo da parte dellimpresa consorziata (Cons. Stato, sez. VII, 25 gennaio 2023, n.808).
Per il consorzio stabile, in definitiva, non si pone un onere di osservanza di un termine determinato.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 10/10/2024 di Roberto Donati

