Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 26 settembre 2024, n. 2722 ha risposto al seguente quesito:
Con il nuovo codice degli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023) è stata espressamente introdotta la richiesta del certificato del casellario dei carichi pendenti ai sensi dellarticolo 95, comma 1, lett. e), dellarticolo 98 , comma 3, lett. g) ed h) del d.lgs. 36/2023 e dellarticolo 27 del DPR 14 novembre 2002, n. 313. A questo proposito si chiede quanto segue: La richiesta del certificato dei carichi pendenti va fatta sempre, oppure solo in caso di fondato dubbio (per esempio: articoli di giornale, notizie sul web, segnalazioni, ecc&) e/o se indicato dalloperatore economico nel DGUE?
Risposta aggiornata
In generale si rileva che, relativamente ai controlli delle situazioni che non determinano automaticamente lesclusione dalla gara, è rimessa alla stazione appaltante la valutazione di procedere o meno alla richiesta del certificato dei carichi pendenti, le cui risultanze saranno eventualmente riprese nella motivazione del provvedimento di ammissione/esclusione. Al riguardo si rimanda alla delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 e ai relativi allegati. Relativamente alle fattispecie di cui alle norme citate nel quesito, si rileva che laddove loperatore economico nei documenti di gara dichiari la pendenza di un processo in corso afferente alle stesse, oppure in ogni caso qualora ricorrano fondati elementi, la stazione appaltante dovrà procedere alla richiesta del certificato dei carichi pendenti nel luogo dove è pendente la situazione, anche ai fini della motivazione del provvedimento di ammissione/esclusione.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT 09/10/2024

