Equo compenso e ribasso del 100% su spese e oneri accessori

Ott 9, 2024

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Affidamento di incarico per direzione lavori. Il raggruppamento aggiudicatario ha praticato un ribasso del 100% sulla voce Spese e Oneri accessori. Secondo la ricorrente i costi relativi a Spese e oneri accessori andranno a detrimento dellonorario, malgrado esso sia stato dichiarato incomprimibile dal disciplinare, con conseguente violazione, tra laltro, del principio di concorrenza, Inoltre, deve osservarsi che lofferta del raggruppamento controinteressato deve giudicarsi anomala, risultando impossibile, come già è stato indicato, che il concorrente non sia chiamato a sostenere alcun costo nel rendere la propria prestazione.

Tar Sicilia, Catania, Sez. II, 08/10/2024, n. 3319 rigetta il ricorso:

Ciò premesso, quanto al ricorso introduttivo, il Collegio osserva quanto segue.

La legge n. 49/2023 disciplina lequo compenso e stabilisce, in particolare, che: a) per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti, per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dellarticolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (art. 1); b) le disposizioni della legge si applicano alle prestazioni rese dai professionisti in favore della Pubblica Amministrazione (art. 2, terzo comma), in disparte il rilievo che nella specie il richiamo a tale disciplina era anche contenuto nellart. 17 della lex specialis; c) sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato allopera prestata, tenendo conto a tal fine anche dei costi sostenuti dal prestatore dopera, e sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale (art. 3, secondo comma).

Ai sensi dellart. 5 del decreto ministeriale in data 17 giugno 2016, limporto delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria: – per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; – per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; – per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Ciò precisato, occorre osservare che non sono stati acquisiti elementi di prova, né sussistono conducenti elementi deduttivi, per ritenere che limporto di € 303.286,79 non costituisca, con riferimento al caso di specie, un compenso equo alla luce della disciplina che è stata menzionata, anche tenuto conto delle spese e degli oneri accessori.

Non si riscontra traccia, invero, nelle argomentazioni di parte ricorrente, di rilievi o allegazioni che possano obiettivamente confutare la natura equa di tale compenso (pari, come indicato, alla somma di € 303.286,79).

La ricorrente, in altri termini, assume che tale compenso non sia equo, avendo la stazione appaltante denominato spese e oneri accessori la seconda voce, pari ad un ulteriore importo di € 60.657,36, su cui era possibile applicare il ribasso dasta.

Tuttavia, al di là della denominazione formale di tale seconda voce, risulta decisiva, a giudizio del Collegio, la (sola) circostanza sostanziale delladeguatezza (o inadeguatezza) dellimporto di € 303.286,79 al fine di soddisfare nella specie quanto previsto dalla disciplina in materia di equo compenso, oneri accessori inclusi.

Al riguardo – occorre ripetere – non sono state offerte allegazioni o riscontri che possano indurre a ritenere che nella specie lequo compenso corrisponda allimporto di € 303.286,79, oltre spese e oneri accessori (e non allimporto di € 303.286,79, incluse le spese e gli oneri accessori).

Appare, quindi, lecito ritenere, in difetto di prova o di puntuale e concreta allegazione di segno contrario, che il citato importo di € 303.286,79 costituisca un equo compenso a norma di legge, in esso ricomprese le spese e gli oneri accessori, e, tanto premesso, non si riscontra alcun vincolo normativo che potesse impedire al concorrente di effettuare un ribasso del 100% sulla voce ulteriore, che la stazione appaltante ha formalmente denominato spese e oneri accessori, senza, però, che tale denominazione dimostri che limporto relativo a tali accessori fosse effettivamente imprescindibile ai fini della determinazione di un compenso equo secondo la disciplina normativa, anche perché, se così fosse, su tale voce nessun concorrente avrebbe potuto praticare alcun ribasso, pena la nullità dellofferta.

Al riguardo può anche essere utile osservare che lo stesso raggruppamento ricorrente ha presentato unofferta economica con un ribasso assai consistente (pari, cioè, al 65%) e che gli ulteriori partecipanti alla procedura hanno offerto ribassi nella misura del 99,99%; dell83,45% e del 35%.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 08/10/2024 di Roberto Donati