Inversione procedimentale ex comma 3 dell’art. 107 del D.Lgs. 36/23, si applica alle procedure sotto soglia UE

Ott 7, 2024

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Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 18 luglio 2024, n. 2615 ha risposto al seguente quesito:

Con riferimento allistituto dellinversione procedimentale, sancito nel comma 3 dellart. 107 del D.Lgs. n. 36/2023, si domanda: #1 Se è conforme alla normativa sui contratti pubblici, lapplicazione anche nel caso delle procedure per laffidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ex art. 50 del citato Decreto; # 2 Se di applica sia nel caso di procedure di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo che con quello dellofferta economicamente più vantaggiosa; Inoltre, ci chiede di chiarire se per verifica di idoneità degli offerenti si intenda: # 3.1 il solo scrutinio della documentazione amministrativa richiesta ai concorrenti per partecipare alla gara (pagamento contributo ANAC, accertamento presenza e importi garanzia provvisoria, verifica FVOE, DGUE, ecc.); oppure # 3.2 Il controllo dei requisiti di capacità tecnica ed economica in capo agli operatori economici (ossia, la verifica della comprova del fatturato, dei servizi analoghi, della SOA, ecc.). Ed, in tale ultimo caso, si chiede: # 3.2.1 una conferma relativa allapplicazione del procedimento di verifica dei requisiti di partecipazione per tutti i concorrenti e non solo per gli aggiudicatari come, di prassi, per ragioni di speditezza e inutili aggravi procedimentali, si procede.

Risposta aggiornata

Lart. 107, co. 3, del d.lgs. 36/2023 stabilisce che listituto della inversione procedimentale, ormai di applicazione generalizzata in quanto non più limitato ai settori speciali, trovi applicazione nelle procedure aperte e sempreché esso sia stato previsto nei documenti di gara. Pertanto, in risposta al primo quesito, listituto in esame può essere utilizzato nei contratti sottosoglia nei soli casi in cui la Stazione Appaltante utilizzi una procedura aperta (cfr. Circolare Mit n. 298/2023). In riposta al secondo quesito, si rileva che la scelta è rimessa alla discrezionalità della s.a., la quale dovrà puntualmente darne indicazione nei documenti di gara. Relativamente al terzo quesito, vista la norma che permette di anticipare lapertura delle offerte rispetto alla verifica dellidoneità degli offerenti, si ritiene che con questultimo sintagma debba intendersi, in conformità allart. 56, par. 2, della direttiva 2014/24/UE, la verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale (94  98 del d.lgs. 36/2023) e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti (c.d. requisiti di ordine speciale, artt. 100 e 103 del d.lgs. 36/2023). In ordine allultimo quesito, ove la stazione appaltante si avvalga dellinversione procedimentale, secondo costante giurisprudenza la fase di esame della documentazione amministrativa è ridotta, in quanto non si verifica quella di tutti i concorrenti al fine, dunque, di snellire sensibilmente la durata della procedura di aggiudicazione.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT 07/10/2024