Istituto dell’accordo quadro e profili peculiari di aleatorietà

Ott 4, 2024

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Listituto dellaccordo quadro comporta alcuni profili peculiari di aleatorietà. Il Tar Calabria lo sottolinea, rilevando però come, nel caso esaminato, si tratti di unalea non anomala.

La tesi della società ricorrente è che non vi sia certezza in merito alla durata degli ordinativi di fornitura. Tali prescrizioni sarebbero, quindi, illegittime sia perché violerebbero lart. 12 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, secondo cui «i contratti debbono avere termini e durata certi», sia perché lattivazione dei singoli contratti richiede necessariamente delle spese per investimenti che per potere essere recuperate o ammortizzate necessitano di un tempo minimo certo, in assenza del quale non è possibile preventivare i relativi costi. Tali prescrizioni renderebbero, quindi, impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, con conseguente illegittimità della documentazione di gara.

Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 03/10/2024, n. 1415 respinge il ricorso:

8.2. – Il Tribunale ritiene che la censura sia ammissibile, in quanto – ove fondata – lincertezza denunciata impedirebbe ai concorrenti di formulare unofferta seria e ponderata.

Tuttavia, le osservazioni critiche non colgono nel segno.

Lo schema contrattuale oggetto di evidenza pubblica è, chiaramente, quello dellaccordo quadro, di cui si occupa lart. 59 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per cui «le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento alloggetto dellaccordo quadro. Laccordo quadro indica il valore stimato dellintera operazione contrattuale. (…) Quando laccordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nellaccordo quadro stesso».

Il precedente art. 14, al comma 16, stabilisce che «per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, limporto da prendere in considerazione» al fine di valutare se ci si trovi al di sotto delle soglie di rilevanza europea, «è limporto massimo stimato al netto dellIVA del complesso dei contratti previsti durante lintera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione».

Dallesame di tale normativa, è evidente che listituto dellaccordo quadro comporta alcuni profili peculiari di aleatorietà: il concorrente conosce la misura massima delle prestazioni dovute al committente, ma non può conoscere con certezza le prestazioni che gli verranno effettivamente richieste, dipendendo dai singoli ordinativi.

Nel caso di specie, lalea è data alla durata effettiva degli appalti a valle dellaccordo quadro, la quale dipende dal quando, oltre che da se, verranno formulati i singoli ordinativi. Ma si tratta di unalea non anomala, che dunque non è idonea a impedire a un accorto operatore economico di formulare la propria proposta.

Daltra parte, con riferimento allart. 12 r.d. 2440 del 1923, si osserva che il d.lgs. n. 36 del 2023 è ad esso posteriore e quindi in grado di derogarlo in caso di incompatibilità. Ma, a ben vedere, i rapporti contrattuali da stipulare a valle dellaccordo quadro hanno, come richiesto dallantico regolamento di contabilità dello Stato, termini certi, coincidenti con il termine fissato proprio dallaccordo quadro.

8.3. – Quanto al precedente giurisprudenziale invocato dalla società ricorrente (TAR Sicilia – Palermo, Sez. I, 23 luglio 2018, n. 1639), esso non appare pertinente, giacché in quella vicenda amministrativa lincertezza lamentata dalla parte ricorrente riguardava non solo la durata degli affidamenti, ma anche lutilizzo delle cucine interne per cucinare i pasti oggetto di appalto, il numero dei pasti da fornire e la quota di ammortamento per gli investimenti a carico dellappaltatore.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 03/10/2024 di Roberto Donati