L’esclusione di operatore la cui offerta sia “pari” alla soglia di anomalia calcolata ai sensi del Metodo A dell’allegato II.2. al Codice è coerente con il principio di risultato

Set 13, 2024

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Il Tar Sicilia prima ribadisce che, in applicazione corretta del Metodo A dellallegato II.2. al Codice, lofferta che presenti un ribasso percentuale pari alla soglia di anomalia deve essere automaticamente esclusa insieme alle offerte di ribassi superiori, come già previsto dalla disciplina previgente.

Successivamente evidenzia come questa conclusione sia coerente con il principio di risultato dellarticolo 1 comma 2 del Codice.

Questa la decisione di Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 12/09/2024, n. 3010:

Tale conclusione risulta del resto in linea con il disposto dellarticolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 il quale, nel descrivere il principio del risultato, afferma espressamente che: La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nellaffidare ed eseguire i contratti. Con il principio de quo il legislatore ha, quindi, sancito che la concorrenza non deve essere vista come un fine ma come il mezzo attraverso il quale viene tutelato linteresse pubblico ad un affidamento efficace, tempestivo ed efficientemente eseguito; obiettivo, questo, che può essere raggiunto solo selezionando a monte gli operatori che dimostrino diligenza e professionalità, quali sintomi di una affidabilità che su di essi dovrà esser riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno il servizio oggetto di affidamento (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. III, 12.12.2023, n. 3738).

Lestromissione dalla gara di un operatore la cui offerta sia pari – e non soltanto superiore – alla soglia di anomalia calcolata nellambito delle procedure in cui trova applicazione il suesposto Metodo A dellallegato II.2. del d.lgs. 36 del 2023 è, invero, coerente con lobiettivo dellAmministrazione ministrazione di tendere al miglior risultato possibile, in difesa dellinteresse pubblico per il quale viene prevista una procedura di affidamento. Il miglior risultato possibile, che sia anche il più virtuoso, viene raggiunto, ad avviso del Collegio, anche mediante unapplicazione della disciplina de qua che conduca ad escludere dalla competizione chi abbia offerto un prezzo che – proprio perché pari alla soglia di anomalia nellambito – può essere indice del mancato rispetto di quei presìdi di qualità ed efficienza della commessa che loperatore è chiamata a svolgere, finendo per tradire la funzionalizzazione verso il miglior soddisfacimento dellinteresse pubblico cui essa deve tendere.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 12/09/2024 di Roberto Donati