Il D.lgs. n. 36/2023, col novellato testo di cui allart. 90 in commento, ha effettuato una complessiva riorganizzazione delle comunicazioni da inviare agli offerenti e ai candidati da parte della stazione appaltante, snellendo il contenuto del previgente art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 e rinviando la disciplina contenuta in alcune delle disposizioni in esso previste ai più pertinenti articoli del nuovo Codice (specie in materia di accesso ai documenti di gara).
In particolare, nel novellato art. 90 viene mantenuta principalmente la disposizione di cui al comma 5 dellart. 76 del d.lgs. n. 50/2016, ora riportata nel comma 1 dellarticolo in commento, laddove si prevede un obbligo di comunicazione in capo alle stazioni appaltanti, entro cinque giorni dalla loro adozione, degli atti e dei provvedimenti concernenti:
- a) la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, corredata di relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;
- b) laggiudicazione allaggiudicatario;
- c) laggiudicazione, e il nome dellofferente cui è stato aggiudicato lappalto o parti dellaccordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato unofferta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- d) lesclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dellofferta;
- e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con laggiudicatario, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato unofferta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.
Ai sensi dellart. 90, c. 2 la comunicazione dellaggiudicazione allaggiudicatario e agli altri soggetti previsti dal comma 1, lett. c), dellarticolo in commento deve inoltre indicare la data di scadenza del termine dilatorio (cd. stand still) per la stipulazione del contratto dappalto, di regola pari a trentacinque giorni dallinvio dellultima delle comunicazioni relative al provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dellart. 18, c. 3.
In definitiva, pertanto, la comunicazione dellaggiudicazione deve essere trasmessa allaggiudicatario, a tutti gli ammessi e a coloro che non siano definitivamente esclusi; quindi, viene trasmessa anche agli esclusi che abbiano impugnato lesclusione o che siano ancora nei termini per impugnarla.
Il termine per impugnare è di 30 giorni dalla conoscenza o dalla comunicazione, tenendo conto della sospensione estiva dal 1° agosto al 31 agosto.
Ad ogni modo, nulla esclude, tuttavia, che la Stazione appaltante per ragioni di estrema trasparenza disponga di trasmettere laggiudicazione anche ai definitivamente esclusi, ma ciò non è imposto dalla legge.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 03/09/2024

