In primo luogo, occorre circoscrivere i casi di affidamento diretto distinguendoli dai casi in cui si può ricorrere alla procedura negoziata senza bando negli appalti sottosoglia.
La disciplina è contenuta negli artt. 48, 49, 50 e Allegato II.1 del D.lgs 36/2023.
Allaffidamento diretto si può ricorrere esclusivamente per i lavori quando limporto è inferiore a 150.000 euro, per i servizi e le forniture quando limporto è inferiore a 140.000 euro; solo in tali casi si può prescindere dalle consultazioni di più operatori economici (ad es. acquisizione di preventivi).
Al di sopra di tali importi, si ricorre alla procedura negoziata senza bando disciplinata dal comma 1 lett. c), d) ed e) e comma 4 dellart. 50 e dallAll. II.1.
La disciplina codicistica prevede che:
- occorre previamente consultare più operatori economici;
- gli operatori economici sono individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- le procedure finalizzate allindagine di mercato o alla formazione di elenchi di operatori economici sono disciplinate dellAll. II.1 del Codice che reca disposizioni non derogabili;
- ai sensi del comma 4 dellart. 50, le procedure negoziate senza bando sono affidate secondo il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso, non certo senza un criterio predeterminato o sulla base di criteri inventati e diversi da quelli previsti dalla legge.
Lart. 1, co.1 dellAll. II.1 prevede che gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per laffidamento di contratti di lavoro di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui allarticolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Rispettate le norme di legge, si può fare un doveroso e necessario sforzo di semplificazione, ma solo entro i confini stabiliti dalle norme inderogabili previste dal Codice.
A tal proposito, interessante risulta la pronuncia del Consiglio di Stato n. 503/2024, la cui fattispecie riguarda una vicenda in cui una Stazione appaltante ha inteso procedere ad unaffidamento diretto (sia pure previa acquisizione di preventivi) secondo la disciplina emergenziale covid di cui al D.L. n. 76/2000 che consentiva laffidamento diretto per servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria: nellambito di una procedura di affidamento diretto, il Giudice ha affermato che i criteri valutativi a cui la Stazione appaltante si era auto vincolata non trasformavano la procedura (si ripete, di affidamento diretto) in una gara, sicché lAmministrazione poteva anche prescindere da una comparazione dei preventivi acquisiti sul piano economico, avendo motivato le ragioni di scelta di quelli più rispondenti alle sue esigenze.
In definitiva, la semplificazione non deve violare le norme precitate, ma porsi allinterno dei rigidi confini stabiliti dalle stesse.
Ciò significa che, se si parla di affidamenti diretti veri e propri, nei limiti degli importi indicati dal Codice, possono essere richiesti i preventivi ma non è necessario fare una gara sia pure semplificata (ovviamente dipende da ciò che vuole fare la stazione appaltante).
I preventivi di per sé non sono necessari, ma una Stazione appaltante può richiederli al fine di avere il miglior prezzo sul mercato; tuttavia, si può semplificare la procedura, se si tratta di affidamento diretto. Lo stesso discorso vale per le indagini di mercato: le stesse, dunque, non sono necessarie, in caso di affidamenti diretti.
In tal senso, il Mit, con il parere 2577 del 2024, ha fornito adeguato supporto giuridico ad una Stazione appaltante che doveva affidare una gara che si collocava nella fascia di importo prevista per laffidamento diretto e che chiedeva se fosse obbligata ad utilizzare laffidamento diretto o se poteva optare per la procedura negoziata.
Il servizio giuridico del MIT ha ricordato che la Stazione appaltante deve tenere presente il principio del risultato che impone la massima tempestività e il divieto di aggravamento del procedimento. Tuttavia, ha aggiunto che se, nonostante ciò, la Stazione appaltante decide di adottare una procedura negoziata in luogo dellaffidamento diretto, deve motivare adeguatamente la sua decisione, in considerazione dellallungamento dei tempi di conclusione del procedimento derivanti da tale scelta.
Il Mit, inoltre, è già intervenuto sulla possibilità di scegliere una procedura più gravosa anche se limporto della gara consente di utilizzare un iter più spedito.
Difatti, con una circolare,la 298/2023, lo scorso novembre, il Mit aveva affermato che le Amministrazioni sono libere di scegliere la procedura di affidamento che ritengono più opportuna, ma che, per ragioni di efficienza, nelle gare sottosoglia dovrebbero preferire le procedure semplificate.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 02/09/2024

