Le clausole relative alle caratteristiche minime dei prodotti, se ritenute escludenti, devono essere impugnate immediatamente

Ago 29, 2024

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Per contestare le clausole relative alle caratteristiche minime dei prodotti richiesti dalla stazione appaltante (in quanto, a dire dellappellante, non esistenti o, comunque, impossibili da reperire sul mercato), è necessario impugnare immediatamente la disciplina di gara.

Diversamente opinando linvocata nullità delle clausole applicate in sede di gara si risolverebbe semplicemente nella volontà di offrire un bene difforme da quello richiesto dalla stazione appaltante.

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. IV, 28/08/2024, n. 7296:

7. Ciò posto, risulta evidente che i requisiti dei contenitori rappresentino caratteristiche minime del progetto posto a base di gara dallAmministrazione il cui rispetto è stato esplicitamente previsto a pena di esclusione.

Al riguardo, il Collegio osserva che – secondo la consolidata giurisprudenza – lesclusione dalla gara di unimpresa autrice di unofferta giudicata inidonea dal punto di vista tecnico non si pone in contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione, atteso che questultimo riguarda il mancato rispetto di adempimenti relativi alla partecipazione alla gara che non abbiano base normativa espressa, e non già laccertata mancanza dei necessari requisiti dellofferta che erano stati richiesti per la partecipazione alla gara (Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809).

In materia la Sezione (sentenza 21 aprile 2022, n. 3024), ha rilevato che:

a) già nella fase antecedente allintroduzione nellordinamento dei contratti pubblici del principio di tassatività delle cause di esclusione (nellart. 46 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, quale risultante dalla novella introdotta dallart. 4, co. 2, lett. d), d.l. n. 70 del 2011), non si è mai dubitato dellampia facoltà intestata allAmministrazione di individuare, nel rispetto della legge, il contenuto della disciplina delle procedure selettive (c.d. lex specialis della gara), quale ne fosse loggetto: reclutamenti di personale, contratti attivi e passivi, affidamento di beni e risorse pubbliche (così, Cons. Stato, Ad. plen. 25 febbraio 2014 n. 9, § 6.1);

b) successivamente allintroduzione della regola della tassatività delle cause di esclusione nellambito della disciplina degli appalti pubblici, si è statuito che fossero legittime le clausole dei bandi di gara che prevedono adempimenti a pena di esclusione (in senso sostanziale, perché posti a tutela di interessi imperativi, c.d. tassatività attenuata), anche di carattere formale, purché conformi ai tassativi casi contemplati dallart. 46, comma 1 bis del d.lgs. n. 163 del 2006, nonché dalle altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, del regolamento di esecuzione e delle leggi statali (Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014 n. 9, § 6.4; successivamente 16 ottobre 2020, n. 22);

c) conseguentemente, la norma contenuta nellart. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 non ha posto un divieto per la stazione appaltante di indicare nel bando le condizioni minime di partecipazione e i mezzi di prova, al fine di consentire la verifica, in via formale e sostanziale, delle capacità realizzative dellimpresa, nonché le competenze tecnico-professionali e le risorse umane, organiche allimpresa medesima, bensì ha regolamentato questo potere (Cons. Stato, Ad. plen., 16 ottobre 2020 n. 22, § 7).

Alla medesima conclusione conduce anche lanalisi della giurisprudenza che esclude lammissibilità del soccorso istruttorio in caso di mancanza di elementi essenziali dellofferta tecnica, ponendosi in questo senso:

a) sia la giurisprudenza della Corte di giustizia dellUnione europea, secondo cui, mediante il soccorso istruttorio, non è consentito allamministrazione aggiudicatrice di ammettere qualsiasi rettifica a omissioni che, secondo le espresse disposizioni dei documenti dellappalto, devono portare allesclusione dellofferente, non potendosi in questo modo né ovviare alla mancanza di un documento o di uninformazione la cui comunicazione fosse richiesta dai documenti dellappalto, né giungere alla presentazione, da parte dellofferente interessato, di quella che in realtà sarebbe una nuova offerta (Corte di giustizia UE, sez. VIII, sentenza 28 febbraio 2018, nelle cause riunite C- 523/16 e C-536/16, MA.T.I. SUD Spa/Centostazioni Spa e Duemme SGR Spa/CNPR; id., sez. VIII, sentenza 10 maggio 2017, C-131/16, Archus);

b) sia la giurisprudenza nazionale, sviluppatasi in particolare sulla inapplicabilità del soccorso istruttorio alla fattispecie della esclusione dalla gara per mancata separata indicazione degli oneri di sicurezza aziendale interni (Cons. Stato, Ad. plen., 20 marzo 2015, n. 3; successivamente alla previsione di puntuale disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 95, comma 10 e 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 2018, n. 815 e sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1228).

7.1. A tale consolidata giurisprudenza ha dato seguito anche il d.lgs. n. 36 del 2023 che allart. 10 prevede espressamente che Fermi i necessari requisiti di abilitazione allesercizio dellattività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati alloggetto del contratto, tenendo presente linteresse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con lesigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, laccesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese (comma 3).

Pertanto, le caratteristiche indefettibili (ossia i requisiti minimi) delle prestazioni o del bene previste dalla lex specialis di gara costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva.

Le difformità dellofferta tecnica che rivelano linadeguatezza del progetto proposto dallimpresa offerente rispetto a essi, legittimano lesclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dellofferta nellattribuzione del punteggio, in quanto determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dellaccordo negoziale.

In tal senso, già il richiamato art. 46, comma 1- bis del d.lgs. n. 163 del 2006 – cha ha introdotto il principio di tassatività delle cause di esclusione – esordiva affermando che La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dellofferta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali […].

7.2. Tenuto conto della effettiva portata del principio invocato dalla società appellante, correttamente il primo giudice ha rilevato che nello spettro morfologico delle clausole escludenti enucleate dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato ad. plen., 26 aprile 2018, n.4), con conseguente onere di impugnazione immediata del bando di gara, rientrano anche le clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (si veda Cons. Stato sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5671), regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (così lAdunanza plenaria n. 3 del 2001), disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dellofferta (cfr. Cons. Stato sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980), e condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2011 n. 6135; Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015 n. 293).

7.3. Nel caso in esame, pertanto, la società appellante per contestare le clausole relative alle caratteristiche minime dei contenitori richiesti dalla stazione appaltante (in quanto, a suo dire, non esistenti o, comunque, impossibili da reperire sul mercato), avrebbe dovuto impugnare immediatamente la disciplina di gara così concepita.

Diversamente opinando – come sottolineato dallAmministrazione – linvocata nullità delle clausole applicate in sede di gara si risolverebbe semplicemente nella volontà di offrire un bene difforme da quello richiesto dalla stazione appaltante.

La clausola contestata non è pertanto nulla ma avrebbe potuto, nella prospettiva dellappellante, essere annullabile.

Tuttavia, in ragione della valenza escludente, essa avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione nel termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione del bando.

Il che non è avvenuto.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 28/08/2024 di Roberto Donati