Per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici, ai sensi del D. lgs. 33/2013, le FAQ di ANAC, aggiornate al 7 febbraio 2024, chiariscono che:
Per i contratti con bandi ed avvisi pubblicati dal 1° gennaio 2024 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei dati relativi ai contratti pubblici prevista dal D.lgs. 33/2013 comunicando tempestivamente – per mezzo delle piattaforme digitali certificate alla BDNCP, ai sensi dellarticolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni individuati nellarticolo 10 della delibera 261/2023.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi allintero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP.
Residuano in capo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti gli obblighi di pubblicare, nella sezione Amministrazione trasparente o società trasparente del proprio sito, i dati non comunicati alla BDNCP indicati nellallegato 1 della delibera ANAC 264/2023, come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.
Inoltre, in relazione alle modalità con cui operare il collegamento ipertestuale da Amministrazione Trasparente allapposita sezione della BDNCP, ANAC ha precisato che:
Le regole tecniche sono indicate nel regolamento adottato da ANAC con Delibera 261/2023. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dellente concedente ed assicura la trasparenza dellintera procedura contrattuale, dallavvio allesecuzione.
Daltronde, ANAC, in un comunicato del 10 gennaio 2024, aveva chiarito che larticolo 27, comma 3, del Codice degli Appalti prescrive che la documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti e che essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la BDNCP.
Daltra parte, larticolo 85, comma 4, del Codice, applicabile anche agli enti concedenti in forza del richiamo contenuto nellarticolo 182, comma 12, prevede che le stazioni appaltanti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla BDNCP, garantendone laccesso e la disponibilità fino al completamento della procedura di gara e allesecuzione del contratto.
Difatti, le norme richiamate stabiliscono che il sistema di pubblicità legale tramite BDNCP introdotto dal Codice necessita di essere integrato dalla messa a disposizione di tutta la documentazione di gara tramite collegamento ipertestuale indicato nellatto pubblicato, con la ratio di consentire agli operatori del settore di accedere alle informazioni indispensabili per valutare il proprio interesse alla partecipazione.
Leffettiva conoscibilità della documentazione di gara da parte di tutti i potenziali interessati a prendere parte alla procedura è garanzia di accesso al mercato, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e di non discriminazione, ex art. 3 del Codice.
Per garantire tale conoscibilità ed il rispetto del principio di accesso al mercato occorre che il collegamento ipertestuale inserito nel bando consenta di accedere liberamente al sito istituzionale della stazione appaltante/ente concedente, Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di Gara e Contratti, pagina della Sottosezione dedicata al ciclo di vita del singolo contratto, dove la stazione appaltante o lente concedente pubblica e mantiene aggiornata la documentazione relativa alla singola procedura.
In definitiva, al fine di assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui allarticolo 37 del Decreto trasparenza, D. lgs. 33/2013, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
- comunicano tempestivamente alla BDNCP, tutti i dati e le informazioni, individuati nellarticolo 10 del provvedimento di cui allarticolo 23 del Codice, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi dellarticolo 9-bis del summenzionato Decreto;
- pubblicano nellarea Amministrazione Trasparente del sito istituzionale le ulteriori informazioni, dati e documenti per cui non si prevede la trasmissione alla BDNCP.
A tal proposito, lassolvimento degli obblighi di pubblicazione non si esaurisce con i dati comunicati alla BDNCP,ma prevede, appunto, che specifiche informazioni vengano pubblicate nellarea Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
In particolare, è necessario che siano pubblicate le seguenti informazioni:
- per ogni procedura, un collegamento ipertestualeche rinvia ai dati relativi al ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dellarticolo 23 del codice;
- per ogni procedura, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come individuati nellAllegato 1) alla Delibera 601/2023;
3. atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure, come individuati nellAllegato 1) alla Delibera 601/2023.
La redazione di TuttoGare PA del 28/08/2024

