Dopo la recente T.A.R. Lombardia, I, 11 luglio 2024, n. 2132 (cfr. questo articolo), anche secondo T.A.R. Puglia, Lecce, II, 06 agosto 2024, n. 982 lamministrazione ha ampia discrezionalità nel richiedere, tra i documenti di gara, la presentazione del PEF sulla base della specifica concessione da affidare.
3.3. Secondo la ricostruzione propugnata dalla parte ricorrente, lobbligo di predisposizione di un PEF discenderebbe, tuttavia, ex se dalla portata precettiva delle previsioni normative di cui agli artt. 182, comma 5, 185, comma 5, 186, commi 3 e 5, 190, comma 4, e 192, comma 4, del D.lgs. 36/2023, eterointegranti in tal senso la lex specialis di gara.
Tale conclusione ermeneutica non appare, però, coerente con il dato letterale delle disposizioni normative citate.
Sebbene, infatti, il PEF venga in effetti espressamente richiamato da tutte le norme richiamate dalla ricorrente, la prima di queste, ossia lart. 182 del D. Lgs. n. 36/2023, nel prevedere che laffidamento delle concessioni debba avvenire tramite pubblicazione di un apposito bando, al comma 5 individua però il medesimo Piano quale componente a carattere meramente eventuale, disponendo, più precisamente, che gli allegati al bando di concessione comprendono, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario.
Ne discende che tutte le successive norme sopra indicate, lungi dal confermare un principio di necessaria predisposizione di un PEF a corredo dellofferta di ciascun operatore, come sostenuto in ricorso, vanno lette in chiave sistematica rispetto al precedente art. 182, dovendo dunque intendersi come volte, a vario titolo, a dare rilevanza al Piano economico formulato dalla partecipante, ma solo nellipotesi in cui questo sia stato espressamente richiesto attraverso la lex specialis dalla Stazione appaltante sulla base di una valutazione discrezionale operata da questultima con riguardo alla specifica concessione oggetto di affidamento.
Del resto, sempre in unottica sistematica, la tesi di parte attrice risulta smentita a contrario anche dal disposto testuale dellart. 193 del D. Lgs. n. 36/2023, nel quale il Legislatore stabilisce invece a chiare lettere, in tema di finanza di progetto, che (c)iascuna proposta di realizzazione in concessione di lavori o servizi contiene (…) il piano economico-finanziario asseverato, così mostrando di considerare tale piano come un adempimento essenziale a corredo della proposta delloperatore.
3.4. Alla luce del complessivo quadro normativo evocato non è quindi possibile affermare che, nellaffidamento di concessioni, sia sempre necessaria la previa presentazione di un PEF ai fini della valutazione delladeguatezza dellofferta economica del partecipante (in tal senso, si veda Cons. Stato, Sez. III, n. 5283/2021), rimanendo al contrario ferma la discrezionalità dellAmministrazione nel richiedere, tra i documenti di gara, la presentazione del PEF sulla base della specifica concessione da affidare (così T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, n. 2132/2024).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 06/08/2024 di Elvis Cavalleri

