Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 18 luglio 2024 n. 2871 ha risposto al seguente quesito:
Si chiede un chiarimento circa lapplicabilità del codice dei contratti ad affidamento di servizi in house providing, in considerazione di quanto previsto dallart. 13 co. 2 e dallart. 2 co. 1 lett. m) dellallegato I.1 del D.lgs. n. 36/2023. In particolare, se si applichi la previsione (art. 32 all. II.14 D.lgs. n. 36/2023) per cui il direttore dellesecuzione deve essere diverso dal Rup per servizi e forniture di particolare importanza (es. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro), nel caso di affidamento in house di un servizio per cui normalmente sarebbe obbligatoria la nomina del Dec. Se il codice dei contratti non si applica agli affidamenti in house, allora il Rup è solo quello ai sensi della L. 241/90 e non il Responsabile unico del progetto del D.lgs. n. 36/2023?
Risposta aggiornata
Negli affidamenti in house non deve essere nominato un DL o un DEC, in quanto lente affidante compie nei confronti del soggetto in house il c.d. controllo analogo, ossia attività di controllo come se il soggetto in house fosse un ufficio interno dellente affidante. Il controllo analogo assolve già (e supera) i compiti del DL e DEC. Il RUP vi è ma solo ai fini della richiesta del CIG e del monitoraggio dellaffidamento, mediante la scheda di monitoraggio A3_6. Resta ferma la nomina del DEC e DL in capo alla società in house per gli affidamenti e gli appalti di propria competenza.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT 06/08/2024

