Le tre forme di soccorso istruttorio

Ago 2, 2024

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

Il Consiglio di Stato, nellaccogliere lappello, ricorda come siano da prevedersi tre forme di soccorso istruttorio, richiamando precedente giurisprudenza.

Questo quanto ribadito da Consiglio di Stato, Sez. V, 31/07/2024, n. 6875:

10. Quanto al secondo motivo di appello, anche questo è fondato dal momento che, qualora la formulazione della relazione tecnica (ossia della relativa offerta) fosse stata ritenuta ambigua o non meglio specificata, la stazione appaltante avrebbe dovuto fare ricorso al c.d. soccorso procedimentale il quale si applica proprio per chiarire il contenuto e la volontà effettiva dellofferta tecnica e di quella economica.

Si veda al riguardo la sentenza di questa stessa sezione n. 7870 del 21 agosto 2023 secondo cui sussistono almeno tre forme di soccorso istruttorio e, in particolare:

a) soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dellart. 101 d. lgs. n. 36 cit., non difforme dallart. 83, comma 9), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente lofferta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale delloperatore economico);

b) soccorso sanante (comma 1 lettera b), anche qui non difforme dallart. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili);

c) soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3), che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale – abilita la stazione appaltante (o lente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dellofferta tecnica e/o dellofferta economica, finalizzati a consentirne lesatta acquisizione e a ricercare leffettiva volontà dellimpresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dellimpegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica.

Ebbene nel caso di specie sicuramente si poteva ricorrere alla terza tipologia di soccorso procedimentale dal momento che, anche a voler ammettere lambiguità della formulazione utilizzata nella relazione tecnica illustrativa (pagg. 35 ed 36), ciò avrebbe ben potuto formare oggetto di maggiore chiarimento ad opera della stessa società ……… Il tutto senza che una simile operazione potesse comportare una eventuale correzione o integrazione dellofferta stessa.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 01/08/2024 di Roberto Donati