Osserva il Collegio che, per come risulta formulata ed è stata applicata la legge di gara, la stazione appaltante ha scelto, in violazione del principio di equivalenza, di privilegiare un unico sistema di accreditamento (per altro extraeuropeo); né vale osservare che lorganizzazione americana rilascia autorizzazioni a fornire la certificazione SA8000 anche ad enti di certificazione operanti nellambito dellUnione europea e gode di privative; è evidente, infatti, come la normativa unionale e il principio di equivalenza, se pure consentono il riferimento puntuale negli atti di gara ad un tipo di certificazione per chiarezza di individuazione del requisito prestazionale prescritto, intendono invece scongiurare che un singolo ente privato acquisisca un anomalo potere di mercato arrogandosi inesistenti esclusive di verificare di standards normativi; laspetto di privativa potrebbe poi, al più ed ammesso e non concesso che possa coprire parametri normativi internazionali, ingenerare una problematica tra enti certificatori ma non certo minare il principio di equivalenza.
Ne discende che la clausola della legge di gara che non contempla il principio di equivalenza contrasta con la disciplina unionale degli appalti.
Segue il link per la lettura integrale dellinteressante sentenza:
T.A.R. Piemonte, I, 30 luglio 2024, n. 924
A cura di giurisprudenzappalti.it del 30/07/2024 di Elvis Cavalleri

