Per i servizi prestati nel triennio dalla data di indizione della procedura di gara, la stazione appaltante deve indicare quale periodo di riferimento i trentasei mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando.
Così deve essere interpretato larticolo 100 comma 1 del nuovo Codice.
Questo quanto stabilito da Tar Campania, Salerno, Sez. I, 30/07/2024, n. 1602:
9.6. È invece fondata la parte della censura relativa allarco temporale di riferimento del requisito.
Lart. 100, comma 1, ultimo periodo, prevede che le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
Orbene, per data dellindizione della gara deve intendersi la data di pubblicazione del bando, non potendosi aver riguardo, come invece preteso dalla stazione appaltante, alla determina n. 244 del 19/9/23, considerato che il citato provvedimento riveste, in coerenza con il nomen iuris utilizzato, natura di determina a contrarre (atto endoprocedimentale che esaurisce i propri effetti nellambito interno allamministrazione, con il quale si persegue lo scopo fondamentale di assumere i connessi impegni di spesa in conformità alle regole che presidiano la corretta gestione delle risorse finanziarie degli enti pubblici), con la quale lamministrazione si è limitata a determinarsi nel senso di indire una gara dappalto per laffidamento del servizio, senza tuttavia concretamente indirla; tanto anche considerato che tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi o avvisi di gara, salve le eccezioni di legge (art. 83, comma 1, d. lgs. n. 36/2023).
Si osserva inoltre che, mentre in relazione ai requisiti di capacità economico finanziaria il triennio va riferito alla nozione di esercizio (inteso come periodo amministrativo di durata ordinariamente annuale, coincidente con lanno solare), nel caso del requisito della capacità tecnica e professionale il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente alla data di pubblicazione del bando (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2306; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 dicembre 2021, n. 1925).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 30/07/2024 di Roberto Donati

