Non è consentita lesclusione di un operatore sulla base del mero dato formale consistente nellaver barrato una determinata casella del modulo compilato in sede di partecipazione alla gara, quando non sia contestato che il medesimo concorrente abbia comunque reso dichiarazioni complete e veritiere in merito alle circostanze rilevanti ai fini della valutazione della Stazione appaltante circa il possesso dei requisiti di onorabilità professionale.
Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. I. Bis, 26/07/2024, n. 15303:
16.3. La doglianza non può trovare accoglimento, risolvendosi in una critica attinente ad aspetti meramente formali circa le modalità di compilazione dei moduli, senza che possa ravvisarsi alcuna dichiarazione non veritiera.
16.3.1. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza formatasi in relazione al previgente Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (…) la dichiarazione resa dalloperatore economico nella domanda di partecipazione circa le pregresse vicende professionali suscettibili di integrare gravi illeciti professionali può essere omessa, reticente o completamente falsa. Vè omessa dichiarazione quando loperatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale qualificabile come grave illecito professionale; vè dichiarazione reticente quando le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nellottica dellaffidabilità del concorrente. Infine, la falsa dichiarazione consiste in una immutatio veri; ricorre, cioè, se loperatore rappresenta una circostanza di fatto diversa dal vero (Cons. Stato, Sez. V, 12 aprile 2019, n. 2407).
Nel caso in esame, come detto, non è controverso che, sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, il-OMISSIS- abbia reso note dettagliatamente alla Stazione appaltante tutte le circostanze potenzialmente rilevanti ai fini del giudizio di onorabilità professionale, per cui non è ravvisabile alcuna omissione, reticenza o falsità da parte del concorrente.
16.3.2. A fronte di tale dato, non è rilevante la mera circostanza che nei DGUE di -OMISSIS- e di ……….. sia stata barrata la casella No, per affermare linsussistenza delle cause di esclusione ivi previste, atteso che – come affermato in una fattispecie del tutto analoga – (…) non può negarsi che lAmministrazione alla quale spetta, in esercizio di discrezionalità, apprezzare le vicende professionali dellimpresa partecipante alla gara e individuare leventuale punto di rottura dellaffidamento del futuro contraente, sulla base delle informazioni rese dallaggiudicataria, è stata messa nelle condizioni di effettuare una valutazione in concreto sullattendibilità e sulla rilevanza delle informazioni stesse, nonché sulla capacità del comportamento tenuto dalloperatore economico di incidere sul giudizio di integrità e di affidabilità (Cons. Stato, Sez. V, 5 agosto 2022, n. 6937).
16.3.3. Questa soluzione è coerente, del resto, con il principio del risultato, enunciato dallarticolo 1 del Codice dei contratti pubblici.
In base al predetto principio, infatti, Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dellaffidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza (comma 1), con la precisazione che La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nellaffidare ed eseguire i contratti (comma 2, primo periodo).
Il principio del risultato, il quale (…) costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità (comma 3), chiarisce quindi che la procedura e la forma sono un mezzo, non il fine della disciplina (Cons. Stato, Sez. III, 15 novembre 2023, n. 9812).
Deve, pertanto, ritenersi non consentita lesclusione di un operatore sulla base del mero dato formale consistente nellaver barrato una determinata casella del modulo compilato in sede di partecipazione alla gara, quando non sia contestato che il medesimo concorrente abbia comunque reso dichiarazioni complete e veritiere in merito alle circostanze rilevanti ai fini della valutazione della Stazione appaltante circa il possesso dei requisiti di onorabilità professionale.
16.4. Il motivo scrutinato deve essere, quindi, respinto.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 26/07/2024 di Roberto Donati

