Dopo il Tar Salerno (vedi https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/equo-compenso-da-valutare-in-fase-di-verifica-di-congruita-dellofferta/), anche il Tar Calabria stabilisce come lindividuazione del subprocedimento di verifica dellanomalia dellofferta sia la sede in cui misurare lincidenza in concreto del ribasso operato sulla componente del compenso e, allo stesso tempo, sulle soglie minime stabilite dalle tabelle ministeriali.
Questo quanto stabilito da Tar Calabria, Reggio Calabria, 25/07/2024, n. 483:
11. Tanto chiarito in ordine alle due tesi in campo, il Collegio ritiene di condividere la seconda delle riferite ricostruzioni teoriche, apparendo la propugnata eterointegrazione dei bandi di gara che – come quello rilevante nella presente vicenda – consentano il ribasso anche della componente del compenso con le norme dettate dalla L. n. 49/2023, sul presupposto della loro natura imperativa, difficilmente sostenibile.
Sul punto, anche ai sensi dellart. 74 c.p.a., è sufficiente richiamare le approfondite argomentazioni – di cui sopra si è dato sommariamente conto – svolte nella citata pronuncia dal Tar Salerno (n. 1494/2024), rimarcando, in particolare, al di là della coerente analisi condotta sul piano della compatibilità logica e sistematica dei due testi normativi, come lindividuazione del subprocedimento di verifica dellanomalia dellofferta quale sede in cui misurare lincidenza in concreto del ribasso operato sulla componente del compenso sulla serietà dellofferta e, allo stesso tempo, sulle soglie minime stabilite dalle pertinenti previsioni ministeriali, costituisca un presidio idoneo a scongiurare i rischi paventati dai sostenitori dellopposta tesi.
Ed infatti un ribasso eccessivo, tale da erodere in maniera significativa la componente del compenso professionale, ove non giustificato da adeguate e convincenti motivazioni di fatto (rivenienti dalle capacità strutturali del concorrente, dallinteresse allaffidamento per larricchimento del curriculum professionale, dalle esperienze già maturate in progettazioni analoghe, etc.), potrebbe certamente essere valutato dalla stazione appaltante come indicativo di una scarsa serietà dellofferta, con ogni conseguente determinazione.
Deve, inoltre, considerarsi che limpiego di un simile meccanismo, in luogo della più dirompente eterointegrazione della disciplina di gara, oltre a responsabilizzare i singoli concorrenti quanto allentità del ribasso praticabile nelle gare di progettazione sulla voce dei compensi, appare idoneo a neutralizzare il rischio di una possibile alterazione del risultato della procedura, precludendo in nuce leventuale attivazione da parte del concorrente che assuma la lesione del diritto presidiato dalla L. n. 49/2023 – purtuttavia conseguente alla sua scelta di offrire un ribasso oltre le soglie previste da detta legge – dello strumento ripristinatorio del sinallagma contrattuale apprestato in sede civile con la previsione della nullità di protezione.
Per le stesse ragioni, è poi da escludersi che lammissibilità nelle gare de quibus di un ribasso oltre le soglie del D.M. del 2016 dellimporto a base di gara possa pregiudicare le finalità di tutela dei professionisti perseguite con la L. n. 49/2023, emergendo chiaramente dal relativo impianto generale che lambito precipuo della relativa applicazione riguardi i rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni dopera intellettuale di cui allart. 2230 c.c. (contratto dopera caratterizzato dallelemento personale nellambito di un lavoro autonomo) e più in generale tutti quei rapporti contrattuali caratterizzati dalla posizione dominante del committente, in cui può fondatamente porsi lesigenza di ripristinare lequilibrio sinallagmatico.
Lespressa previsione dellapplicazione dellequo compenso anche ai rapporti con la pubblica amministrazione non può valere, invece, a inferirne tout court loperatività nellambito delle contrattazioni soggette alle regole dellevidenza pubblica, risultando per contro i contratti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria e architettura normalmente riconducibili ai contratti di appalto ex art. 1655 c.c..
A cura di giurisprudenzappalti.it del 24/07/2024 di Roberto Donati

