Cè chi si ostina a dire che lart. 41 c. 14 del Codice sia chiarissimo. Forse dopo tre bicchieri di lugana…
Il bando (consultabile qui) prevedeva quanto segue:
Il valore complessivo stimato dellappalto è pari ad € 9.000.000,00 IVA esclusa.
Il costo annuo della manodopera è stimato in € 1.200.000,00, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in € 500,00 annui.
Limporto annuo a base dasta, al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, è pari ad € 600.000,00 e conseguentemente limporto complessivo soggetto a ribasso per lintera durata dellappalto (5 anni) è pari ad € 3.000.000,00.
T.A.R. Sicilia, Catania, III, 12 luglio 2024, n. 295 giustifica la confusione dellofferente, e ritiene che non risulta, allo stato degli atti, che la controinteressata abbia modificato la propria offerta originaria a seguito della risposta fornita allAmministrazione resistente in sede di chiarimenti, così come invece dedotto con latto introduttivo del giudizio, tenuto conto che il prezzo offerto è rimasto immutato (euro 8.460.000, a fronte di un ribasso pari ad euro 540.000), essendo stata rettificata la sola percentuale del ribasso offerto, dapprima, erroneamente calcolata prendendo a riferimento il valore dellintera commessa (9 milioni di euro, rispetto ai quali il ribasso di euro 540.000 rappresenta il 6%) e, in via successiva, considerando, in maniera corretta, il solo importo ribassabile posto a base di gara (3 milioni di euro, in riferimento ai quali il ribasso offerto rappresenta il 18%).
Fortunatamente il modulo per la presentazione dellofferta economica prevedeva lindicazione sia del ribasso percentuale, sia del valore assoluto offerti.
La confusione continua a regnare sovrana (cfr. questo articolo), e la Cabina di regia muta…
A cura di giurisprudenzappalti.it del 12/07/2024 di Elvis Cavalleri

