Non è possibile pagare un appalto con beni materiali. Serve il partenariato pubblico-privato
Un Comune non può assegnare la realizzazione di un parcheggio pubblico multipiano pagando lappaltatore in parte in denaro e in parte in beni immobili, trasferendogli la proprietà di un immobile comunale. Il nuovo Codice non lo prevede più per i contratti dappalto, ma solo allinterno del partenariato pubblico-privato.
Lo ha chiarito Anac con il Parere in funzione consultiva N. 27, approvato dal Consiglio dellAutorità il 5 giugno 2024. La richiesta di parere è venuta da un comune della provincia di Verbania, intenzionato a procedere allacquisto di un opificio dismesso adiacente al centro storico della città, al fine di realizzare un parcheggio pubblico multipiano, mediante affidamento in appalto dei lavori di adeguamento e trasformazione dellimmobile stesso. LAmministrazione comunale chiedeva allAutorità se il corrispettivo dovuto allappaltatore per detti lavori, poteva essere corrisposto in parte in denaro, in parte mediante trasferimento della proprietà di un immobile comunale; e se tale immobile poteva essere costituito proprio da alcune parti dellopificio, da cedere prima o dopo lesecuzione dei lavori, al fine di consentire allappaltatore la realizzazione di autorimesse da alienare a terzi.
Tutto questo allinterno di un contratto dappalto e non nellambito del partenariato pubblico-privato. Anac nella sua risposta ha precisato che il legislatore, con la previsione dellart. 202 del d.lgs. 36/2023 (in continuità con il previgente Codice) ha voluto limitare il ricorso allo schema negoziale in esame, esclusivamente nellambito dei contratti di PPP e non prevederlo più (come nel d.lgs. 163/2006) anche nellambito dei contratti dappalto.
Pertanto, non può che ribadirsi che nel nuovo Codice, la sostituzione del corrispettivo dellaffidatario in tutto o in parte mediante trasferimento della proprietà di beni immobili appartenenti allamministrazione aggiudicatrice, deve ritenersi limitata ai contratti di partenariato pubblico privato nei termini sopra indicati, con esclusione del contratto dappalto.
Fonte: ANAC del 12/07/2024

