Appalto di servizi sotto soglia. La stazione appaltante revoca laggiudicazione dopo la sottoscrizione di Verbale consegna servizio in via durgenza e anticipata sotto riserva di legge. Con la ditta che respinge la bozza di contratto.
La ricorrente, tra i vari motivi, deduce che il decorso di tutti i termini dilatori imposti dagli artt. 18[1] e 55[2] del d.lgs. 36/2023 valga, in ogni caso, a sottrarre la società ricorrente dallobbligo di sottoscrivere qualsivoglia bozza di contratto sottoposta alla propria firma e, di conseguenza, da qualsivoglia ipotesi di inadempimento contrattuale.
Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 01/07/2024, n. 2345, stabilisce che:
4.6. Per quanto concerne la quarta doglianza, ne viene dapprima eccepita linammissibilità, in quanto la possibilità di procedere alla consegna anticipata risultava espressamente prevista nella lettera-invito, rispetto a cui la ricorrente avrebbe prestato piena acquiescenza.
Nel merito, si evidenzia che la possibilità di procedere alla consegna anticipata fosse prevista nellinteresse generale dellerogazione del servizio e dello stesso appaltatore dal momento che la gara, bandita con determina a contrarre 24.07.2023, n. 396, si fosse conclusa giorno 8.08.2023, nel pieno della stagione turistica.
Sul piano normativo, lart. 17, commi 8 e 9 del d.lgs. n. 36 del 2023 legittimerebbero lesecuzione durgenza nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno allinteresse pubblico che è destinata a soddisfare.
Di contro, attendere la sottoscrizione del contratto per dare avvio al servizio, così come ordinariamente previsto dallart. 18, d.lgs. n. 36 del 2023, avrebbe comportato la perdita di qualsivoglia utilità per il servizio stesso (e di remuneratività per lappaltatore), dal momento che si sarebbe dovuto attendere lo spirare del termine dilatorio di trentacinque giorni, arrivando, quindi, al termine della stagione turistica. Da ciò lassunto secondo cui le ragioni di urgenza fossero del tutto evidenti e oggettive nel caso di specie, trattandosi di un servizio turistico essenziale proprio nel pieno della stagione estiva.
4.7. Rispetto alla quinta censura si evidenzia che, a norma dellart. 55, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023, trattandosi di appalto sotto soglia il termine di entro trenta giorni dallaggiudicazione definitiva per la stipula del contratto fosse da considerare ordinatorio, non trovando quindi applicazione la disciplina di cui allart. 18, d.lgs. n. 36 del 2023.
[1] Art.18 commi e 4
3. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dallinvio dellultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:
a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
b) di appalti basati su un accordo quadro;
c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dellarticolo 55, comma 2.
4. Se è proposto ricorso avverso laggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dellistanza cautelare alla stazione appaltante o allente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito alludienza cautelare. Leffetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dellarticolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui allallegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia allimmediato esame della domanda cautelare.
[2] Art.55
1. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dallaggiudicazione.
2. I termini dilatori previsti dallarticolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 01/07/2024 di Roberto Donati

