E illegittimo il silenzio serbato dalla stazione appaltante sullistanza di adeguamento dei prezzi ai sensi dellarticolo 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016.
La stazione appaltante doveva provvedere nel termine generale di trenta giorni, previsto dalla legge 241/1990.
Questo quanto stabilito da Tar Campania, Salerno, Sez. I, 19/06/2024, n. 1309, che accoglie il ricorso:
6. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Alla luce della formulazione dellart. 106, comma 1, lettera c, del d.lgs. n. 50/2016 sussiste lobbligo dellAmministrazione comunale di provvedere sullistanza di adeguamento dei prezzi, nellesercizio del potere previsto dalla medesima disposizione, richiamata anche dallart. 6 del contratto e dallart. 42 del capitolato tecnico.
Tuttavia, a fronte dellistanza presentata il 17 novembre 2023, non è stato adottato alcun provvedimento, nonostante la scadenza dei termini procedimentali che, in assenza di specifiche indicazioni contenute nella disciplina di riferimento, possono essere quantificati applicando il termine generale di trenta giorni previsto dallart. 2, comma 2, della legge n. 241/1990.
Sussiste pertanto il silenzio – inadempimento dellAmministrazione, alla luce della data di presentazione dellistanza e della mancata adozione, allo stato, dei conseguenti provvedimenti, essendo ormai decorso il predetto termine.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/06/2024 di Roberto Donati

