Albo fornitori: i requisiti rilevano in fase di gara; non in fase di iscrizione all’albo

Giu 18, 2024

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Limpresa ricorrente deduce che laggiudicataria non poteva essere iscritta nellAlbo, per la categoria OG1 non posseduta, conseguendone che avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara e disposto laffidamento dei lavori alla ricorrente, seconda graduata.

T.A.R. Campania, I, 17 giugno 2024, n. 3773 respinge il ricorso.

Il Collegio intende ribadire quanto già ravvisato in sede cautelare, considerando definitivamente che il Regolamento comunale istitutivo dellAlbo dei fornitori non va interpretato nel senso di richiedere, già allatto della richiesta di iscrizione, la comprova del possesso dei requisiti di qualificazione, per laffidamento dei lavori che saranno oggetto delle gare successivamente indette.

Liscrizione degli operatori economici ha lo scopo di approntare in favore dellAmministrazione un elenco da cui attingere per invitare le imprese inseritevi alla partecipazione alle procedure ristrette o negoziate, fatta salva la verifica dei requisiti in quella sede.

Il riferimento nellart. 2 del Regolamento a imprese qualificate ha valore descrittivo e, peraltro, che il possesso dei requisiti vada accertato nei confronti dellaggiudicatario lo si può desumere dallart. 50, co. 6, del d.lgs. n. 36/2023, con il richiamo alla verifica dei requisiti dellaggiudicatario, come più compiutamente era stabilito dal previgente art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 (art. 36, co. 5: Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sullaggiudicatario).

In tale contesto, la tesi di parte ricorrente produrrebbe uningiustificata restrizione al libero esplicarsi della concorrenza, atteso che solo le imprese anticipatamente in possesso di attestazioni di qualificazione attinenti alle gare da indire potrebbero essere iscritte, di tal che lelenco sarebbe ad esse esclusivamente riservato (cfr., Cons Stato – Sez. V, 17/6/2022 n. 4968: ad un operatore economico non in possesso dei requisiti, che si può procurare mediante avvalimento, sarebbe impedito di partecipare ad ogni procedura negoziata mentre, e qui il paradosso, non sarebbe impedito di partecipare ad ogni procedura aperta).

Quanto appena detto, ad avviso del Collegio, deve valere anche per le ipotesi di specie in cui (a differenza della fattispecie esaminata dal Consiglio di Stato) il contratto di avvalimento non era stato precedentemente esibito.

Ciò tenuto conto che esso deve avere un contenuto specifico e concernere la specifica gara, per cui limpresa interessata può sottoscriverlo per comprovare i requisiti di cui è priva, in occasione della gara a cui è stata invitata.

Sotto tale profilo, non è da trascurare che il Regolamento manifesta lesigenza di ottemperare ai principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art. 3).

Conclusivamente, il Regolamento non postula la collocazione nellAlbo delle imprese in base allattestazione di qualificazione per la categoria (e classifica) dei lavori della quale siano in possesso.

In conclusione, va detto riassuntivamente che nella specie non era necessario, già in fase di inserimento nellelenco, che gli operatori economici interessati agli appalti del Comune fossero selezionati e suddivisi in base al possesso di distinte qualificazioni per categoria e classifica dei lavori, restando riservata alla fase di selezione, nel corso della specifica gara, laccertamento del possesso dei requisiti, consentendo in unottica pro-concorrenziale che ciascun operatore possa partecipare anche ricorrendo allavvalimento, ove carente dei requisiti.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 17/06/2024 di Elvis Cavalleri