Servizi e forniture, servono controlli durante l’esecuzione non solo a posteriori

Giu 14, 2024

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Servizi e forniture, servono controlli durante la fase di esecuzione non solo a posteriori in caso di lamentele

I contratti di servizi e forniture richiedono da parte del direttore e del responsabile del procedimento attenti controlli in fase di esecuzione. Non è possibile giustificarsi dei mancati controlli affermando che non si sono riscontrate lamentele da parte dei fruitori del servizio.
E quanto ha chiarito Anac con la delibera n.244, approvata dal Consiglio il 24 maggio 2024. Il caso specifico riguardava il servizio di vigilanza armata e televigilanza del palazzo della Regione Piemonte a Torino.

Dallattività di vigilanza effettuata dallAutorità, sono emerse – scrive Anac  approssimazioni e carenze nellattività di direzione, controllo e verifica in fase di esecuzione del contratto da parte del Direttore dellesecuzione e del Responsabile del procedimento, i quali non risultano aver adeguatamente assolto alle funzioni di direzione, coordinamento e di controllo. Carenze si sono registrate anche nella documentazione contrattuale adottata in termini di individuazione di un efficace e chiara disciplina dei controlli delloperato dellappaltatore nella fase esecutiva del contratto, nonché nella predisposizione da parte dei competenti soggetti della Stazione Appaltante della documentazione relativa ai controlli amministrativo/contabili.
Risulta di tutta evidenza  aggiunge Anac  che un sistema di controllo e verifica che, di fatto, si attivi esclusivamente al riscontrarsi di eventuali inadempimenti/non conformità segnalati dai fruitori del servizio, ovvero al rilevarsi di eventuali difficoltà correlate alle attività svolte dallOperatore economico, non risulta conforme alla norma né funzionale alle finalità per cui è stato pensato. La remissione dellaccertamento della non idonea conduzione del servizio allaccadimento dellevento critico/problematico, evidenzia unimportante criticità nello svolgimento dellattività di vigilanza/controllo di competenza della Stazione appaltante, in quanto non conforme alla norma, ponendosi peraltro in antitesi con la previsione stessa per cui il Direttore dellesecuzione deve assicurare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Altrimenti, conclude Anac, lintervento per così dire a posteriori, avrebbe un ruolo, ove possibile, unicamente riparatore, non dispiegando la sua piena efficacia in termini di iniziative ed azioni preventive di monitoraggio, controllo e direzione dellesecuzione del contratto, come postula la norma.

Fonte: ANAC del 13/06/2024