MIT: D.Lgs. 36/2023, art. 50 co. 1 lett. a) e b) – È possibile effettuare una negoziata in luogo di un affidamento diretto?

Giu 13, 2024

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Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 3 giugno 2024 n. 2386, ha risposto al seguente quesito:

Nella fascia dimporto prevista per gli affidamenti diretti di cui allart. 50, comma 1, lett. a) e b), è possibile aggravare la procedura effettuando invece una negoziata prevista dalle lett. c), d) ed e) del medesimo articolo? Qualora fosse possibile, i termini delle procedure dappalto, in luogo dello zero previsto per laffidamento diretto, devono invece ritenersi quelle previste dallallegato I.3, art. 1, lett. d) ed art. 2, lett. d)?

Risposta aggiornata

In merito al primo quesito, le indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Circolare in data 20/11/2023, sulla possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare per gli appalti sotto soglia le procedure aperte e ristrette in luogo delle procedure semplificate previste dallart. 50 del D.Lgs. 36/2023, sono da ritenersi espressione del principio del favor del legilsatore euro unitario verso le procedure proconcorrenziali tra le quali possono annoverarsi anche le procedure negoziate. Ciò posto, la facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata anche entro le fasce di importo per le quali è previsto laffidamento diretto deve essere esercitata in applicazione del principio del risultato di cui allart. 1 del Codice che impone, tra laltro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dellaffidamento del contratto con la massima tempestività, tenendo altresì conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dallart. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dallart. 12 del Codice dei contratti. In assenza di termini specifici per laffidamento diretto (diversamente da quanto prevede lart. 1 del D.L. 76/2020), la risposta al secondo quesito è affermativa, ferma restando la necessità di motivare adeguatamente la decisione di adottare una procedura negoziata in luogo dellaffidamento diretto anche in considerazione dellallungamento dei tempi di conclusione del procedimento derivanti da tale scelta.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT del 13/06/2024