E’ legittima l’indicazione, da parte dell’operatore economico, di maggiori costi della manodopera rispetto a quelli quantificati della Stazione Appaltante

Giu 12, 2024

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Il Disciplinare di gara precisava che il costo della manodopera avrebbe dovuto essere almeno pari al costo della manodopera indicato allart. 3 del presente disciplinare, in quanto ai sensi dellart. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Laggiudicataria avrebbe espresso un costo della manodopera di 764.337,00 Euro, identico, a quello calcolato in via presuntiva dalla stazione appaltante. Senonché, in una separata dichiarazione auto-certificativa, denominata Dichiarazione ai sensi dellart. 108, co. 9, D.Lgs. n° 36/2023, laggiudicataria aveva indicato un costo della manodopera di 819.147,61 Euro, eccedente rispetto a quello inserito nel format dellofferta economica.

Ciò avrebbe determinato unassoluta incertezza ed inattendibilità dellofferta sotto il profilo dei costi della manodopera, con conseguente doverosità dellesclusione dellaggiudicataria dalla gara.

Tar Toscana, Sez. IV, 11/06/2024, n. 703 respinge il ricorso:

In particolare, il modulo precompilato dalla stazione appaltante relativo allofferta economica riportava come immodificabile il valore del costo della manodopera indicato dalla stazione appaltante in euro 764.337,00.

Pertanto, xxxx era obbligata a tale indicazione e, volendo e dovendo tuttavia dichiarare i propri effettivi costi della manodopera necessari per lesecuzione del servizio oggetto dellappalto, si è servita della separata ed apposita dichiarazione (prevista dalla legge di gara e dallart. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023), restando tuttavia logicamente sottinteso che tali maggiori costi (rispetto a quelli fissati dalla stazione appaltante) non andavano ad alterare il prezzo complessivo offerto, dovendo essere imputati allimporto variabile della propria offerta ed andando a gravare sullutile ritraibile.

Peraltro, lo stesso ricorrente ammette che non si possa dubitare sul fatto che le imprese partecipanti fossero libere di offrire maggiori costi della manodopera rispetto a quelli quantificati dalla stazione appaltante, restando infatti salva la facoltà delle concorrenti di indicare un costo del lavoro diverso rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, e ciò non soltanto in ribasso (ex art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023) ma anche in aumento, come appunto fatto da xxxx in base allart. 108, comma 9, del d.lgs. citato.

A tal riguardo, la Commissione di gara ha correttamente interpretato le disposizioni sopra citate e quelle della lex specialis di gara assegnando a ciascuna dichiarazione della xxxx la funzione che gli era propria (dichiarazione del prezzo complessivo offerto – dichiarazione del costo della manodopera), come si evince nel verbale del 26 ottobre 2023, nel quale la prima ha ritenuto infatti che i maggiori costi della manodopera concretamente sostenuti da xxxx ed indicati nella dichiarazione ex art. 108, co. 9 del d.lgs. 37/2023 siano stati computati dalla concorrente nellambito dellimporto complessivo offerto, che, come risulta dal modello dellofferta economica, è pari ad euro 1.607.775,00; correlativamente, lindicazione di tali maggiori costi della manodopera non integra alcuna causa di esclusione, ma costituisce un elemento suscettibile di incidere sulla remuneratività dellofferta, andando ad abbattere lutile ritraibile dallimporto offerto, essendo, di conseguenza, opportuno il controllo di anomalia dellofferta.

La verifica di anomalia si è poi conclusa con un giudizio di congruità da parte del Comune di ……….. non contestato dalla ricorrente.

Per tali ragioni tutte le censure prospettate sullargomento appena esaminato devono essere respinte.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 11/06/2024 di Roberto Donati