Unimpresa viene esclusa con la seguente motivazione:
Dallanalisi dellofferta economica emerge la mancanza della dichiarazione prevista dal punto 6 della lex specialis di gara, ovvero lofferta dovrà contenere, pena lesclusione della Ditta dalla gara, lesplicita dichiarazione di aver giudicato lo sconto offerto nel suo complesso remunerativo e tale da consentire la formulazione dellofferta.
T.A.R. Campania, IV, 07 giugno 2024, n. 3614 annulla il provvedimento di esclusione:
Lart. 6 della lettera di invito ha prescritto, nel caso che ci occupa, al comma 2 che: Lofferta dovrà contenere, pena lesclusione della Ditta dalla gara, lesplicita dichiarazione di aver giudicato lo sconto offerto nel suo complesso remunerativo e tale da consentire la formulazione dellofferta. La ricorrente è stata esclusa dalla gara per il solo motivo di non aver inserito tale espressa dichiarazione nella propria offerta.
Rileva, tuttavia, il Collegio che, nella specie, la previsione dellart. 6 citato si ponga in violazione del principio della tassatività delle cause di esclusione e sia quindi affetta da nullità, richiedendo un elemento richiesto a corredo dellofferta economica di carattere ultroneo e costituente un inutile aggravio a carico del concorrente alla gara.
In particolare, lesclusione prevista dal disciplinare di gara per il caso di mancata indicazione della remuneratività dellofferta appare contraria ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, nella misura in cui la clausola in oggetto non conferisce alcunché al contenuto dellofferta in termini di sua maggiore certezza.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con annullamento del provvedimento impugnato.
Funziona davvero il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti?
A cura di giurisprudenzappalti.it del 07/06/2024 di Elvis Cavalleri

