Con la Delibera n. 255 del 24 maggio 2024, Anac si pronuncia in merito alla ripartizione della responsabilità fra i soggetti coinvolti nelle attività di committenza ausiliaria e nelle altre attività di committenza.
In linea di massima, tale Delibera ribadisce limportanza del principio di necessaria qualificazione delle Stazioni appaltanti previsto dagli articoli 62-63 e dallAllegato II.4 del D.lgs. 36/2023.
In particolare, Anac evidenzia due violazioni fondamentali:
- violazione dellart. 62 co.13 d.lgs. 36/2023 per omessa nomina del responsabile del progetto da parte della stazione appaltante qualificata, dal momento che la centrale di committenza aveva nominato solo un responsabile di fase, con atto firmato, peraltro, in via analogica, in violazione anche dellart. 19 co.3 d.lgs. 36/2023;
- violazione dellart. 62-63 e dellart. 1 co. 2 Allegato II.4 d.lgs. 36/2023 per svolgimento della procedura di gara da parte di soggetto che non possedeva il necessario livello di qualificazione.
Nel caso di specie, il Comune in questione incautamente si era affidato ad una Centrale di committenza non qualificata per svolgere lincarico di progettazione definitiva ed esecutiva di determinati lavori.
Entrando nel merito della questione.
Lart.62, co.13 del Codice degli appalti pubblici stabilisce che la Centrale di committenza e la Stazione appaltante qualificata che svolgono attività di committenza ausiliaria siano direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre Stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP (Responsabile Unico del Progetto), che cura i rapporti con la Stazione appaltante beneficiaria dellintervento, la quale, a sua volta, nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza (così come stabilito nel parere del MIT n. 2286/2023 secondo cui, in caso di ricorso a centrale di committenza ausiliaria, la Stazione appaltante beneficiaria è tenuta a nominare un proprio responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza).
Vero è che lo stesso articolo 62, co.13 del Codice lascia un certo margine di discrezionalità alle diverse prassi applicative, sia con riferimento alla parte in cui sembra sottendere la necessità della nomina di un RUP anche da parte della Stazione appaltante beneficiaria dellintervento, sia con riferimento alla parte in cui non descrive in modo chiaro i compiti del RUP e dei responsabili di fase.
Ciò nonostante, Anac precisa che, nel caso in cui la fase di affidamento del contratto pubblico sia svolta da una Stazione appaltante qualificata per conto di unaltra Stazione appaltante non qualificata, la prima dovrà svolgere lintera fase e adottare i relativi atti, in modo da garantire leffettivo svolgimento della procedura di gara, giuridicamente ed effettivamente, da parte di soggetto adeguatamente qualificato, anche nella concreta gestione dei singoli atti del procedimento.
Pertanto, nel caso in esame, lAutorità Anticorruzione ha rilevato la violazione dellart. 62, co.13 del D.lgs. 36/2023 in quanto la Centrale di committenza avrebbe dovuto nominare un proprio RUP. Questultima, invece, ha nominato solo un RFA (Responsabile della fase di affidamento) peraltro con atto firmato solo in via analogica, violando anche lart. 19 co. 3 d.lgs. 36/2023, che impone la digitalizzazione di tutti gli atti adottati nellambito delle procedure di gara, e non consentendo di attribuire data certa allatto di nomina.
Quanto alla qualificazione, pur non essendo testualmente prevista dalla direttiva unionale n. 24 e 25 del 2014, essa risulta coerente con le best practices indicate dallOCSE e dalla Commissione europea. Aggiuntivamente, la qualificazione delle Stazioni appaltanti rientra negli obiettivi in materia di Semplificazione nei contratti pubblici della Missione 1, sulla digitalizzazione, innovazione e competitività del PNRR.
In ragione della maggiore complessità di determinate procedure e della migliore competenza richieste agli enti qualificati, il Codice, introducendo il principio di necessaria qualificazione delle Stazioni appaltanti previsto dagli artt. 62-63 e dallAllegato II.4, ha riservato a soggetti qualificati (Centrali di committenza e Stazioni appaltanti) lo svolgimento delle procedure di affidamento superiori a determinate soglie stabilite dalla legge.
Nel caso di specie, in sede istruttoria, lAutorità Anticorruzione rileva, inoltre, che alcuni atti e provvedimenti fondamentali e caratterizzanti la fase di gara sono stati adottati dal Comune non qualificato.
La centrale di committenza, invece, avrebbe dovuto condurre lintera fase di gara, adottando tutti provvedimenti, ed assumerne la relativa responsabilità (in linea di continuità con la pronuncia del Consiglio di Stato n. 2544/2024, anche se relativa al Codice degli appalti previgente).
Pertanto, Anac chiarisce espressamente che, nel caso in cui la fase di affidamento del contratto pubblico sia svolta da una Stazione appaltante qualificata per conto di altra non qualificata, la prima dovrà svolgere lintera fase e adottare i relativi atti. Tuttavia, se invece gli atti e i provvedimenti della fase di affidamento sono adottati dalla stazione appaltante non qualificata è eluso il sistema di necessaria qualificazione, integrandosi un vizio di incompetenza.
Alla luce di tali criticità estremamente gravi, Anac raccomanda di annullare in autotutela della procedura di gara espletata, affidandone lo svolgimento ad un soggetto adeguatamente qualificato, ai sensi dellart. 62-63 d.lgs. 36/2023 (il cui elenco è consultabile sul sito dellAutorità https://qualificazione-sa.anticorruzione.it/qualificazione) e di garantire, inoltre, leffettivo svolgimento della procedura di gara da parte di soggetto adeguatamente qualificato, anche nella gestione di tutti gli atti del procedimento.
Ora, lo stesso Comune ha 20 giorni di tempo per comunicare allAutorità Anticorruzione le eventuali determinazioni che intende assumere.
La redazione di TuttoGare PA del 06/06/2024

