Nel respingere il ricorso, il Tar dellUmbria ricorda come lomessa indicazione nel provvedimento impugnato del termine e dellAutorità cui è possibile ricorrere integra una mera irregolarità, inidonea di per sé a ledere in alcun modo il ricorrente e la legittimità dellatto.
Questo quanto stabilito da Tar Umbria, Sez. I, 29/05/2024, n. 397:
13. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Lapposizione in calce al provvedimento amministrativo della formula recante il termine e lAutorità presso cui impugnarlo, prevista dallart. 3, comma 4, della L. n. 241 del 1990, rileva solo ai fini della tempestività del ricorso, ma non ai fini della legittimità del provvedimento, quindi lomessa indicazione nel provvedimento impugnato del termine e dellAutorità cui è possibile ricorrere integra una mera irregolarità, inidonea di per sé a ledere in alcun modo il ricorrente e la legittimità dellatto, soprattutto laddove linteressato abbia comunque prodotto rituale ricorso al giudice competente. (cfr. tra le tante T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 20 ottobre 2023, n.1236, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 22 maggio 2023, n. 1696, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 05 aprile 2023, n. 5753, id., sez. I, 31 gennaio 2023, n. 1716, T.A.R. Toscana, sez. II, 04 novembre 2022, n. 1249).
Nel caso di specie il ricorso è tempestivo ed è stato incardinato avanti al Tribunale competente, quindi la censura oltre che infondata è inammissibile per difetto di interesse.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 29/05/2024 di Roberto Donati

