Anche nell’esercizio di poteri amministrativi di secondo grado occorre tener conto del principio di risultato!

Mag 29, 2024

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Ai sensi dellart. 1 del d.lgs. n. 36/2023, lesercizio del potere discrezionale che connota lesercizio di poteri amministrativi di secondo grado (autotutela) deve prioritariamente tenere conto del principio del risultato.

La società ricorrente (che non ha partecipato alla procedura) impugna la nota con la quale la stazione appaltante ha denegato la richiesta di annullamento in autotutela della procedura di gara ex articolo 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per laffidamento di concessione di lavori e gestione di servizi.

Tar Sicilia, Catania, 27/05/2024, n. 1962 dichiara il ricorso inammissibile, affermando comunque che, anche nellesercizio di poteri amministrativi di secondo grado, occorre tener conto del principio di risultato.

Questo quanto stabilito da Tar Sicilia, Catania, 27/05/2024, n. 1962:

Considerato che:

– il ricorso è inammissibile;

– deve accogliersi leccezione di difetto di legittimazione e dinteresse a ricorrere della parte ricorrente – che non ha partecipato alla procedura in esame né tantomeno ha prospettato un interesse specifico alla riedizione della procedura – la cui istanza rivolta nei confronti dellamministrazione al fine di ottenerne un intervento in autotutela è da considerarsi una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, inidonea a far sorgere un rapporto giuridico qualificato con lamministrazione in grado di trasformare un generico interesse diffuso alla regolarità delle procedure di evidenza pubblica, in una posizione giuridica differenziata (Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1674);

– il ricorso è altresì inammissibile poiché linterposto diniego di autotutela da parte della P.A. si configura come atto meramente confermativo, giacché lamministrazione si è limitata a ribadire lassenza dei presupposti per procedere ad un riesame della vicenda, che non è suscettibile di autonoma impugnazione (Cons. Stato, sez. VI, 4 aprile 2023, n. 3485);

– in ogni caso, anche ove si volesse qualificare latto gravato come conferma e non come meramente confermativo, deve evidenziarsi come ai sensi dellart. 1 del d.lgs. n. 36/2023, applicabile alla fattispecie in esame, lesercizio del potere discrezionale – che connota lesercizio di poteri amministrativi di secondo grado – debba prioritariamente tenere conto del principio del risultato (Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924), sicché deve presumersi limplicita esistenza di una preferenza ordinamentale per le scelte lamministrazione che – come nel caso che ci occupa – siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui al citato art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, dovendosi invece, predicare un onere motivazionale rafforzato nel caso di opzioni che possano frustare tali esigenze (cfr. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 6 marzo 2024, n. 900);

– in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

– le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 27/05/2024 di Roberto Donati