Il fresato è un “sottoprodotto” e non un rifiuto

Mag 23, 2024

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Il Tar Puglia, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 4151 del 6 agosto 2013 ribadisce la natura di sottoprodotto del fresato e non di rifiuto, le cui caratteristiche permettono un immediato ed integrale suo reimpiego.

Questo quanto stabilito da Tar Puglia, Bari, Sez. II, 22/05/2024, n. 634:

Parimenti, non sono condivisibili le argomentazioni della ricorrente con riguardo allinammissibilità della proposta avanzata dalla controinteressata relativa al riutilizzo del fresato rimosso dal precedente malto stradale, onde utilizzarlo per la realizzazione del misto granulare stabilizzato da impiegare per la fondazione dellopera a realizzarsi.

Secondo la prospettazione della ricorrente, il progetto a base di gara avrebbe previsto la qualificazione conglomerato bituminoso come rifiuto non suscettibile di riutilizzo.

Largomentazione non è persuasiva.

Deve evidenziarsi che il progetto summenzionato non prevede unimpossibilità di riutilizzo sic et simpliciter dei materiali rinvenuti in cantiere, bensì una mera considerazione valutativa – non è stata ravvisata possibilità di riutilizzo – e come tale essa non può essere posta a valida motivazione di esclusione dalla gara laddove uno dei concorrenti dimostri che, di fatto, vi potrebbero essere margini di riutilizzo lecito e utile di detto materiale.

Tanto più che, guardando alla lex specialis con una visione sistematica, è essa stessa ad affermare che saranno oggetto di valutazione quelle proposte che garantiranno un miglioramento della sostenibilità anche mediante la presenza di sistemi di trattamento e recupero dei materiali/rifiuti prodotti nelle attività dei campi base e dei cantieri operativi (ad esclusione delle terre e rocce da scavo per la realizzazione dellintervento) in modo da limitare lo smaltimento esterno al cantiere.

Ad ogni modo, proprio con riguardo al fresato, con sentenza del Consiglio di Stato n. 4151 del 6 agosto 2013 – allesito dellintervento nel processo della SITEB Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade – si è avuto modo di affermare la natura di sottoprodotto del fresato stesso – le cui caratteristiche permettono un immediato ed integrale reimpiego – anziché di rifiuto e che il ciclo di riutilizzazione dellasfalto non prevede trasformazione e non viene, quindi, riciclato, e può essere recuperato in situ senza operazioni di stoccaggio e deposito.

Conseguentemente, è parimenti privo di pregio lultimo profilo di doglianza del motivo qui vagliato, nella parte in cui la ricorrente sostiene che la miglioria proposta avrebbe dovuto comportare lesclusione dellofferta della controinteressata, in quanto integrante gli estremi di unofferta condizionata.

In tesi, il recupero del conglomerato bituminoso presente in cantiere – qualificato dalla ricorrente come rifiuto – avrebbe necessitato di unautorizzazione regionale della macchina operatrice alluopo utilizzata.

Lautorizzazione de qua, in quanto incerta, avrebbe asseritamente conferito allofferta una condizionalità di per sé vietata dal disciplinare di gara.

Tanto sulla scorta dellart. 208, comma 15, del D.lgs. 152/2006, il quale dispone che Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono lacqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove linteressato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dellimpianto ha la sede di rappresentanza; è opportuno precisare che tale disposizione concerne espressamente – come da rubrica dellarticolo – gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Ebbene, dovendosi qualificare il fresato come sottoprodotto, deve ritenersi che non trovi applicazione la disposizione in commento e che – condividendo lassunto della controinteressata e della Stazione appaltante – siano conseguentemente esclusi dallobbligo dellautorizzazione e della comunicazione per lo svolgimento delle singole attività gli impianti che provvedono alla sola riduzione volumetrica e alla separazione delle frazioni estranee, quale si configura appunto la fresatrice stradale, da utilizzarsi per la miglioria offerta.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 22/05/2024 di Roberto Donati