Scrittura privata: la certezza della data può essere desunta anche da “un altro fatto” idoneo

Mag 14, 2024

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La ricorrente lamenta la mancata esclusione dellaggiudicatario RTI per avere esibito, in esito al soccorso istruttorio, limpegno a conferire il mandato collettivo alla capogruppo contenuto in una scrittura priva di data certa anteriore al termine ultimo di presentazione delle offerte, in violazione dellart. 101 del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).

Il Tar respinge il ricorso ricordando come, sulla base dellarticolo 2704 del Codice civile, la certezza della data può essere desunta anche da un altro fatto idoneo.

Questo quanto stabilito da Tar Liguria, Sez. I, 13/05/2024, n. 342:

Il motivo non è fondato.

15.2) In primo luogo si conviene con il ricorrente RTI che lirrituale autenticazione apposta in calce al documento da un avvocato ai sensi dellart. 83 C.p.c. non dispieghi alcun effetto certificatorio fuori dallambito processuale.

Ciò, tuttavia, non esclude che lesistenza dellimpegno dellimpresa mandante a conferire mandato e dellimpresa mandataria e/o della data certa della scrittura privata anteriore al termine di presentazione delle offerte, possano essere desunte aliunde da fatti idonei.

15.2.a) In primo luogo, con riguardo alla possibilità di desumere lesistenza dellimpegno a conferire mandato dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, la giurisprudenza ha precisato che Limpegno della mandante a costituire il RTI e a conferire mandato speciale alla mandataria – qualora limpegno medesimo sia stato regolarmente presentato e sottoscritto espressamente solo da questultima – ben può essere desunto aliunde dal complesso delle componenti amministrativa, tecnica ed economica dellofferta, laddove le prestazioni promesse ed i ruoli funzionali dei singoli componenti il costituendo raggruppamento siano chiari, non lascino spazio ad incertezze e non riducano le garanzie di serietà ed affidabilità dellofferta per lamministrazione. Sussistendo tali presupposti, peraltro, si assicura alla stazione appaltante la preesistenza dellimpegno citato rispetto alla scadenza del termine di presentazione dellofferta, elemento che deve emergere con chiarezza, pena lillegittima integrazione del contenuto dellofferta stessa (T.A.R. Valle dAosta 17.3.2023 n. 19).

Altrettanto chiaramente è stato precisato che limpegno al conferimento del mandato in parola si evince dalle dichiarazioni contenute nel DGUE del raggruppamento controinteressato, dal quale risulta che loperatore economico partecipa alla procedura nellambito di un costituendo raggruppamento … con specificazione del soggetto capofila/mandatario … e degli altri partecipanti ….. Il DGUE è stato sottoscritto da tutti i componenti, il che rende inequivoca la volontà degli stessi ad impegnarsi rispetto alle dichiarazioni rese in detto documento, anche a prescindere da una distinta e ulteriore dichiarazione in tal senso (T.A.R. Marche, sez. I, 11.12.2019, n. 774; in terminis cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 28.2.2019, n. 1413).

Ebbene nel caso di specie la domanda di partecipazione dellRTI controinteressato:

– contiene lespressa dichiarazione secondo cui listanza di partecipazione è presentata dalla …………. … Capofila di raggruppamento temporaneo delle seguenti associazioni: n. 1 …. ………. … n. 2 … …………………;

– è stata sottoscritta dai legali rappresentanti di entrambi gli enti in questione.

Poiché le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare leffettiva volontà del dichiarante (nel solco tracciato dalla disciplina di interpretazione del contratto di diritto civile, di cui agli artt. 1362 ss. c.c.) (cfr. ancora T.A.R. Valle dAosta n. 19/2023), dai citati caratteri della domanda di partecipazione si evince lunivoca volontà di entrambi i soggetti di assumere limpegno di partecipare congiuntamente alla gara e di costituire (in caso di aggiudicazione) un RTI di cui sono stati precisati sia i componenti che il soggetto da designare come capofila/mandatario.

Ne consegue che il suddetto impegno di conferimento del mandato si evince dalla stessa domanda di partecipazione da cui mutua la tempestiva data di presentazione, a prescindere dalla scrittura privata dell1.9.2023.

15.2.b) Con riguardo alla possibilità di desumere la data certa della scrittura privata dell1.9.2023 da altri fatti idonei, si rileva che lart. 2704 c.c., rubricato Data della scrittura privata nei confronti dei terzi, stabilisce che La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che lhanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo lanteriorità della formazione del documento.

Pertanto la certezza della data può essere desunta anche da un altro fatto idoneo e la giurisprudenza di legittimità ha precisato che Lassenza, nella previsione dellart. 2704, comma 1, c.c., di unelencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza lanteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata (Cass. civ. sez. trib. 21.7.2021, ord. n. 20813; Cass. civ. sez. VI, 12.9.2016, n. 17926).

Nel caso di specie il tenore delle citate dichiarazioni rese dalle parti nellistanza di partecipazione alla gara (cfr. punto 15.2.a) lasciano desumere la chiara volontà dei soggetti controinteressati di obbligarsi a conferire il citato mandato fin dalla data della (tempestiva) di presentazione della domanda di partecipazione, con conseguente legittima partecipazione alla gara.

15.3) Ne consegue che lRTI ………. ha tempestivamente presentato limpegno al conferimento del mandato per la costituzione del raggruppamento, con conseguente infondatezza del motivo in esame.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 13/05/2024 di Roberto Donati