Laffidamento dei lavori di adeguamento sismico e ampliamento della scuola di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro (importo a base di gara: 1.103.195 euro) non è conforme alla legge, a fronte della mancata valutazione dellaffidabilità delloperatore e del permanere della sussistenza dei requisiti generali in capo allo stesso a fronte delle vicende giudiziarie venute in rilievo. In sostanza, non sussistono i requisiti generale stabiliti dalla legge.
E quanto ha deliberato Anac nella riunione di Consiglio del 16 aprile 2024 (delibera n. 200).
La disposizione della misura cautelare del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, emessa nei confronti dellamministratore di fatto dellimpresa, ed il rinvio a giudizio di questi, costituiscono, infatti, elementi da cui dedurre la scarsa integrità della stessa, rilevando, dunque, quali cause di esclusione, scrive Anac. Sebbene lamministratore di fatto non rientri tra i soggetti cui riferire le cause di esclusione, secondo la giurisprudenza amministrativa, qualora sussistano elementi univoci e concordanti sul ruolo di amministratore di fatto assunto da un determinato soggetto, la perdita dei requisiti generali in capo al medesimo può riversarsi sulloperatore economico con la conseguente esclusione dalla procedura.
Il nuovo Codice Appalti ha introdotto, tra i soggetti cui riferire le cause di esclusione, anche la figura dellamministratore di fatto, stante il ruolo fondamentale che può assumere allinterno delle compagini dimpresa.
In particolare, i fatti per cui risulta indagato e rinviato a giudizio lamministratore di fatto attengono alla attività della società e non sono confinati nella sfera personale dellamministratore sottoposto a procedimento penale, con la conseguenza che essi assumono rilevanza giuridica ai fini della grave illecito professionale e la lesione dellaffidabilità dellimpresa in merito allesecuzione del contratto.
Pertanto – conclude Anac -, nel caso di fatti oggetto di verifica in sede penale, è necessario che lamministrazione effettui unautonoma valutazione delle idonee fonti di prova e consideri le emergenti circostanze di fatto sotto il profilo della loro pertinenza e rilevanza in ordine allapprezzamento di integrità morale e affidabilità professionale del concorrente. Nel caso di specie, invece, la stazione appaltante non risulta aver compiuto alcuna valutazione in merito allaffidabilità delloperatore a fronte della misura cautelare e del rinvio a giudizio dellamministratore di fatto, essendosi limitata ad uninterrogazione della Banca Dati Nazionale Antimafia.
Fonte: ANAC del 09/05/2024

