Nel respingere il ricorso il Tar Sardegna ribadisce come, in caso di anomalia, lobbligo di motivazione analitica e puntuale sulle giustificazioni sussista solo nel caso in cui lAmministrazione esprima un giudizio negativo.
Questo quanto stabilito da Tar Sardegna, Sez. II, 29/04/2024, n. 352:
Proprio perché la verifica dellanomalia dellofferta può comportare lesclusione del concorrente dalla gara, la giurisprudenza ha stabilito che lobbligo di motivazione analitica e puntuale sulle giustificazioni sussiste solo nel caso in cui lAmministrazione esprima un giudizio negativo, mentre tale onere non sussiste in caso di esito positivo del giudizio di congruità dellofferta essendo sufficiente in tal caso motivare il provvedimento per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 dicembre 2020, n. 8442; Id., 14 ottobre 2020, n. 6209).
Lonere di motivazione rafforzata rileva, dunque, con riferimento ad offerte particolarmente basse, formulate dalloperatore economico anche al solo fine di poter ottenere la commessa e restare attivo sul mercato.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 29/04/2024 di Roberto Donati

