Ritenendo laggiudicazione illegittima, la seconda classificata lha impugnata lamentando che si sarebbe dovuta escludere laggiudicataria dalla gara, ai sensi dellart. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sia perché priva del requisito della regolarità fiscale, sia per non aver dichiarato tale carenza.
In particolare, in relazione a un precedente giudizio davanti al Consiglio di Stato non sarebbe stato tempestivamente versato il contributo unificato, per cui la Segreteria della Sezione del Consiglio di Stato avrebbe notificato, alle due suddette società, linvito di pagamento, con lindicazione delle sanzioni dovute per il caso di ulteriori ritardi nelladempiere. Al momento della presentazione dellofferta relativa alla gara per cui è causa, sarebbe stato corrisposto il contributo unificato, ma non le sanzioni, pari a € 18.000, dovute per il ritardato pagamento.
In primo grado il Tar respinge il ricorso.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 24/04/2024, n.7 accoglie lappello stabilendo che il contributo unificato va ascritto alla categoria delle entrate tributarie, ed identica natura fiscale va riconosciuta alle sanzioni pecuniarie conseguenti al mancato o al ritardato pagamento del contributo unificato. Di conseguenza il mancato pagamento delle sanzioni irrogate a seguito del mancato versamento del contributo unificato nei tempi previsti integra la causa di esclusione prevista dallart. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 2016, laddove la violazione sia grave e definitivamente accertata.
Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 24/04/2024, n.7:
Nel descritto contesto, non rileva il fatto che al momento della presentazione dellofferta nel cassetto fiscale della ………… non risultassero pendenze tributarie o che la regolarità fiscale fosse stata accertata dallAgenzia delle Entrate e dallANAC tramite lAVCPASS.
Infatti, il contributo unificato non rientra tra le imposte amministrate dallAgenzia delle Entrate, per cui i debiti a esso relativi non vengono iscritti nel cassetto fiscale.
Solo a seguito dellemissione del ruolo e della sua consegna allAgenzia delle Entrate – Riscossione per la procedura esattoriale, lesistenza del debito è comparsa, attraverso lindicazione della relativa cartella, nel cassetto fiscale, ma senza alcuna influenza sulla regolarità fiscale della Dussmann, ormai già insussistente.
Analoghe considerazioni vanno svolte quanto al certificato rilasciato dallAgenzia delle Entrate, il quale attesta la situazione fiscale del contribuente unicamente con riguardo alle imposte gestite dal detto ufficio, mentre non rileva per i tributi gestiti da altre amministrazioni, come per lappunto il contributo unificato.
Altrettanto irrilevante, ai fini di causa, deve ritenersi il documento acquisito tramite il sistema AVCPASS.
Tale documento non reca alcuna indicazione in ordine a eventuali debiti derivanti dal mancato o ritardato pagamento del contributo unificato e delle relative sanzioni, come si ricava dalla delibera 20 dicembre 2012, n. 111, e succ. mod. e integr., con cui lANAC, in attuazione di quanto previsto dallart. 6-bis del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha istituito tale sistema.
Difatti, lart. 5 della delibera n. 111 del 2012, che elenca gli enti certificanti tenuti a mettere a disposizione la documentazione e i dati in proprio possesso, relativi ai requisiti di carattere generale per la partecipazione alle gare, non individua, tra di essi, il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, per cui, lesistenza dei eventuali debiti fiscali nei confronti di questultimo non emerge dal documento rilasciato dallANAC.
In ogni caso, come più sopra rilevato, nellambito del giudizio contro il provvedimento di aggiudicazione di una gara, il giudice ha sempre il potere di accertare la idoneità e la completezza delle certificazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 24/04/2024 di Roberto Donati

