Guardiania Istituti Fisioterapici Ospitalieri: varianti ingiustificate e carenza controlli

Apr 26, 2024

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Le prestazioni extracontrattuali che non sono necessarie alla completa o migliore esecuzione delle prestazioni previste nel contratto di appalto, danno luogo a servizi diversi che, seppure legati allappalto iniziale da una qualche connessione, sono autonomi rispetto ad esso, assumendo unindividualità distinta da quella delle prestazioni del contratto originario. Tali prestazioni non possono formare oggetto di variante ed essere affidate sotto questa forma allappaltatore originario, perché si configurerebbe un affidamento diretto di un nuovo servizio.
Lo ha ribadito Anac con la delibera n.180 del 10 aprile 2024, intervenendo su un appalto di servizio di guardiania affidato dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma a RTI Italpol Servizi Fiduciari.

La variante in corso dopera

Tali Istituti – scrive lAutorità al termine dellistruttoria – hanno impropriamente utilizzato lo strumento della variante in corso dopera, affidando in forma diretta una prestazione extracontrattuale non prevista e disciplinata negli atti di gara, consistente in un diverso ed autonomo appalto di servizi (autisti) per un valore di 429.408 euro nel mancato rispetto delle norme in materia di contratti pubblici e dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza.
Lintroduzione del servizio autisti, che costituisce un nuovo servizio non contrattualmente previsto- afferma Anac -, può aver inciso anche sulla fase di esecuzione contrattuale, in quanto non essendo state adeguatamente formalizzate le obbligazioni in capo allappaltatore, non vi è una disciplina che attenga alla verifica della regolare esecuzione e allindividuazione delle fattispecie di inadempimento suscettibili dellapplicazione di eventuali penali contrattuali.

Lesecuzione del servizio

Sotto altro profilo, allesito dellattività istruttoria effettuata sulla fase di esecuzione del servizio di guardiania, lAnac ha rilevato che le sole certificazioni di regolare esecuzione, così come redatte dagli IFO, non risultano idonee ad attestare la regolare esecuzione del servizio di guardiania rispetto alle condizioni ed ai termini previsti dalla Convenzione, dal Capitolato e dallOfferta tecnica del RTI appaltatore, che ne costituisce parte integrante, specialmente sotto il profilo qualitativo. Inoltre, i Responsabili del procedimento che si sono succeduti nel tempo non risultano aver adeguatamente documentato lassolvimento delle funzioni di coordinamento e di controllo.
Il principio riaffermato da Anac è che i controlli in corso di esecuzione effettuati dalla Stazione appaltante sono finalizzati allaccertamento del rispetto, da parte dellappaltatore, delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto di appalto, in particolare se le prestazioni svolte siano eseguite a regola darte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal contratto stesso e dallofferta tecnica.
Ora gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma hanno tempo trenta giorni per valutare il da farsi e comunicare allAnac le decisioni assunte.

A cura di ANAC del 24/04/2024