Consulenze dei Pm ai dipendenti della PA: non c’è obbligo di pubblicazione, ma sarebbe utile

Apr 19, 2024

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Consulenze dei Pm ai dipendenti della Pubblica amministrazione Non cè obbligo di pubblicazione, ma sarebbe utile

Se un Pubblico ministero nellambito di un procedimento penale affida consulenze tecniche a dipendenti della Pubblica Amministrazione (Forze di Polizia, professori universitari, eccetera), deve darne comunicazione pubblica? O la riservatezza delle indagini mal si concilia con gli obblighi di trasparenza del decreto 33/2013?

E quanto richiesto ad Anac da una Procura del Centro Italia. Con Atto del Presidente del 10 aprile 2024, lAutorità ha ritenuto non applicabili gli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013 a tale tipologia di incarichi. Sarebbe però auspicabile effettuare una qualche forma di trasparenza.

La richiesta di parere nasce dal fatto che frequentemente le procure affidano incarichi di consulenza a periti e consulenti tecnici, che coadiuvano e assistono il Pubblico Ministero nello svolgimento delle proprie funzioni, come ausiliari dei magistrati.

Anac: opportuno assicurare trasparenza

Lincarico di consulente tecnico può essere richiesto tanto nella fase delle indagini preliminari, quanto nella fase processuale vera e propria, ossia a seguito dellapertura del dibattimento, specifica Anac nel documento.
Gli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo n. 33/2013, con particolare riferimento allart. 15 comma 2, mal si conciliano con tale tipologia di incarichi. Si ritiene pertanto che gli incarichi di consulenza tecnica conferiti dal PM a dipendenti di PA (nellambito di procedimenti penali a consulenti tecnici, periti, ecc), non siano oggetto di pubblicazione.

Sarebbe opportuno – aggiunge però lAutorità  , in ogni caso assicurare la trasparenza delle scelte fiduciarie riservate al magistrato assegnatario per la corretta applicazione dei valori di uniformità, puntualità e correttezza dellesercizio dellazione penale, mediante pubblicazione di un elenco dei consulenti Tecnici della Procura, suddiviso per appartenenza ai diversi campi di svolgimento degli accertamenti tecnici necessari ai fini delle indagini e delle successive attività processuali del P.M. Tale elenco dovrebbe essere costantemente aggiornamento, alla luce dei requisiti di idoneità del consulente.

Stante lassenza di una previsione normativa che espressamente disponga la pubblicazione di tali dati, sarebbe auspicabile – conclude Anac  che le amministrazioni possano decidere di pubblicare lelenco in esame nella sezione Amministrazione trasparente, alla voce dati ulteriori, in cui possono essere pubblicati dati diversi da quelli per cui è prevista la pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013 con oscuramento dei dati personali.

Fonte: ANAC del 18/04/2024