Appalto di servizi indetto prima del d.l. 4/2022, non consentita la revisione dei prezzi se non prevista nel disciplinare di gara
Negli appalti di servizi indetti prima del d.l. 4/2022 non è consentita la revisione dei prezzi contrattuali se il disciplinare di gara non ha previsto clausole di revisione. Per i servizi, infatti, non trovano applicazione le disposizioni emergenziali che il Codice degli Contratti Pubblici ha riferito esclusivamente agli appalti di lavori.
Lo ha ribadito Anac con parere di funzione consultiva n. 14 del 20 marzo 2024.
Lanalisi dellAutorità
Intervenendo su una procedura aperta per laffidamento del servizio di ristorazione in un presidio territoriale di città metropolitana, Anac ha chiarito che non è possibile una rinegoziazione delle condizioni contrattuali, con revisione in aumento dei costi del singolo pasto come richiesto dallimpresa aggiudicataria dei lotti al fine di riequilibrare il contratto alterato da un aumento dei costi del servizio non previsto e non prevedibile al momento della predisposizione degli atti di gara e della formulazione dellofferta (emergenza Covid e conflitto in Ucraina).
LAutorità ha evidenziato che la possibilit di procedere alla modifica dei contratti pubblici durante il periodo di efficacia, è limitata a casi specifici e tassativi, fissati dallarticolo 106 del Codice dei contratti pubblici quale disposizione di stretta interpretazione, trattandosi di una deroga al principio dellevidenza pubblica. Tra tali casi indicati dallarticolo 106, infatti, è inclusa la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili.
Anac fa presente che i meccanismi straordinari di adeguamento/compensazione dei prezzi, nei limiti e alle condizioni indicate, attengono a soli contratti pubblici di lavori e non anche di servizi e forniture.
Negli appalti di servizi non è consentita la revisione dei prezzi contrattuali se il disciplinare di gara non ha previsto clausole di revisione. Per i servizi, infatti, non trovano applicazione le disposizioni emergenziali che il Codice degli Contratti Pubblici ha riferito esclusivamente agli appalti di lavori.
Fonte: ANAC del 17/04/2024

