Azienda Rifiuti alessandrina, gara da annullare. Va valorizzato il principio di prossimità degli impianti
Nelle procedure di gara di affidamento del recupero rifiuti urbani, per le quali il legislatore ha imposto che sia privilegiato il principio di prossimità degli impianti, lubicazione dello stabilimento del concorrente deve essere adeguatamente valorizzata in sede di offerta tecnica attraverso lattribuzione di un punteggio proporzionato.
Lo ha chiarito lAutorità Anticorruzione con Parere di Precontenzioso n.146 del 20 marzo 2024 intervenendo in una procedura aperta indetta dallAzienda Rifiuti Alessandrina spa per laffidamento del servizio di trattamento dei rifiuti organici da raccolta differenziata nel sito di Castelceriolo (Alessandria).
Per Anac lAzienda Rifiuti Alessandrina è tenuta allannullamento della procedura di gara e, in sede di riedizione della procedura, ad adottare il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa, assicurando che allelemento dellubicazione dello stabilimento del concorrente sia destinato, in sede di offerta tecnica, un punteggio proporzionato.
La formula algebrica descritta nel disciplinare – spiega Anac nella delibera introduce, nellambito dellofferta economica, un elemento (lubicazione dellimpianto) che avrebbe dovuto essere più propriamente valorizzato in sede di offerta tecnica, per ragioni puramente economiche e non già legate alla tutela dellambiente. Infatti, per un verso, è lo stesso disciplinare di gara, nella parte relativa alla descrizione del criterio di aggiudicazione, a precisare che la distanza dello stabilimento del concorrente rileva per la determinazione dellonere di trasporto dei rifiuti a carico della Stazione appaltante e, dunque, del costo complessivo del servizio. Dallaltro, dallesame dei verbali di gara si evince che qualora listante avesse proposto un ribasso percentuale di un solo punto superiore, si sarebbe aggiudicato la gara, con conseguente onere della Amministrazione di trasportare i rifiuti ad una distanza di 150 km dalla propria sede.
Il criterio di aggiudicazione della procedura di gara e la formula algebrica non garantiscono – conclude Anac unadeguata tutela del principio di prossimità degli impianti di recupero e, dunque, dellambiente e, dallaltro, introducono elementi che dovrebbero essere valorizzati in sede di offerta tecnica mediante il ricorso al criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa.
Fonte: ANAC del 11/04/2024

