Ordine dei Farmacisti, conflitto d’interessi: “Opportuno che il consigliere si astenga”

Mar 28, 2024

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Ordine dei Farmacisti, conflitto dinteressi: Opportuno che il consigliere si astenga

Nel caso di conflitto di interessi da parte del consigliere di un Ordine provinciale dei Farmacisti, come si deve procedere?
E quanto chiesto allAnac dal Presidente dellOrdine provinciale dei farmacisti di una regione del Centro-Nord. È opportuno che il consigliere si astenga dal prendere decisioni in conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali o del coniuge, conformemente a quanto previsto anche nel Codice di comportamento dellEnte.

E quanto ha disposto lAutorità con Atto del Presidente del 20 marzo 2024.

LAutorità ha chiarito che il conflitto di interessi si realizza nel caso in cui linteresse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta unaccezione ampia, dovendosi attribuire rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, limparzialità richiesta al dipendente pubblico nellesercizio del potere decisionale.

La principale misura di prevenzione del conflitto dinteressi, anche potenziale – precisa Anac- è rappresentata dallobbligo di segnalazione da parte dellinteressato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o allatto che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato. La ratio dellobbligo di astensione, in simili circostanze, si rinviene quindi nel principio di imparzialità dellazione amministrativa. Peraltro, il riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi mostra la volontà del legislatore di impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dellastensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità.

Del resto, sottolinea lAutorità, lo stesso Codice di comportamento dellEnte prevede che gli obblighi di condotta previsti dal Codice si applicano, per quanto compatibili e unitamente agli obblighi derivanti dal Codice Deontologico del Farmacista, a tutti i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti i quali sono tenuti ad ispirarsi ai principi di integrità, lealtà, imparzialità, riservatezza e trasparenza nel fissare gli obiettivi, nel proporre e realizzare i progetti, gli investimenti e nellintraprendere qualsiasi azione che abbia riflessi sui valori patrimoniali, gestionali e tecnologici dellOrdine.

Il codice stabilisce, inoltre, che il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dallintento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Fonte: ANAC del 28/03/2024