L’appaltatore ha un particolare “dovere cognitivo” delle condizioni richieste ai fini della corretta esecuzione dell’appalto

Mar 26, 2024

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

Nel respingere il ricorso avverso annotazione nel casellario ANAC dellannotazione di una risoluzione contrattuale, il Tar Lazio ricorda come costituisca principio immanente alla disciplina dei rapporti tra appaltatore e committente pubblico quello che pone a carico del primo sia un particolare dovere cognitivo delle condizioni richieste ai fini della corretta esecuzione dellappalto sia lonere di contestare tempestivamente gli atti di esercizio del potere direttivo intestato al secondo, quali aspetti del più generale obbligo rafforzato di cooperazione che grava sul contraente privato, funzionale al contenimento dei tempi per la realizzazione dellopera, oggi positivizzato nel principio del risultato di cui allart. 1 del d.lgs. n. 36/2023.

Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. Prima Quater, 25/03/2024, n. 5834:

7.5. Nel caso di specie, non è stato allegato alcun convincente elemento di straordinarietà a sostegno dellinutilità dellannotazione.

Largomento sul quale più volte la ricorrente ha insistito per giustificare la mancata esecuzione del contratto è costituito, principalmente, dalle presunte carenze del progetto esecutivo predisposto dalla stazione appaltante.

Il quadro indiziario che emerge dagli atti – lunico di cui lA.n.a.c. possa servirsi per giungere ad un giudizio di manifesta infondatezza della segnalazione e, quindi, anche lunico che possa utilizzare il giudice amministrativo ai fini della verifica della legittimità del provvedimento di annotazione – depone, tuttavia, a favore di una probabile tardività dei rilievi formulati dallappaltatore nei confronti del progetto esecutivo, tenuto conto che la consegna delle aree alla ……. è avvenuta il 5 novembre 2019, da cui decorreva il termine di esecuzione di 365 giorni, e che le difficoltà connesse ai lavori di scavo sono state rappresentate per la prima volta in data 19 febbraio 2020, quindi, al netto della sospensione tra l11 novembre 2019 e il 16 dicembre 2019 a causa di eccezionali eventi metereologici e delle festività natalizie, dopo oltre quarantacinque giorni.

7.6. Costituisce, infatti, principio immanente alla disciplina dei rapporti tra appaltatore e committente pubblico quello che pone a carico del primo sia un particolare dovere cognitivo delle condizioni richieste ai fini della corretta esecuzione dellappalto sia lonere di contestare tempestivamente gli atti di esercizio del potere direttivo intestato al secondo, quali aspetti del più generale obbligo rafforzato di cooperazione che grava sul contraente privato, funzionale al contenimento dei tempi per la realizzazione dellopera, oggi positivizzato nel principio del risultato di cui allart. 1 del d.lgs. n. 36/2023. Ne sono chiara espressione tutti quegli istituti deputati a prevenire, laddove possibile, ovvero a risolvere celermente, negli altri casi, i contrasti che insorgono tra le parti allorché la realtà in cui si trova concretamente ad operare limpresa non coincida con la rappresentazione che della stessa sia contenuta nei documenti predisposti dalla stazione appaltante, come dimostrano le norme sullinammissibilità delle riserve su progetti validati, di cui allart. 205, co. 2, del d.lgs. 50/2016 (oggi art. 210, co.2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), e quelle sulla consegna dei lavori e sulle riserve, di cui agli artt. 5 e 9 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 (oggi artt. 3 e 7 dellallegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023), che sottopongono le eccezioni dellappaltatore ad un rigido sistema di decadenze.

7.6.1. Con particolare riferimento allipotesi in cui loperatore economico lamenti errori o carenze del progetto, è stato, poi, osservato che Nellappalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dellappaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui lopera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dallesecuzione dellopera, dipende il risultato promesso, sicché la scoperta in corso dopera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire lesecuzione dei lavori, non può essere invocata dallappaltatore per esimersi dallobbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale lopera deve essere realizzata e per pretendere una dilazione o un indennizzo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori, restando la sua responsabilità esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accertabili con lausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali (Cass. civ., Sez. I, Ord. 26 febbraio 2020, n. 5144).

7.7. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito, a ben vedere, prove pronte e liquide (così T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, 11 marzo 2024, n. 4788) delle anomalie progettuali denunciate e, soprattutto, della diligenza spesa per intercettare preventivamente le difficoltà esecutive che poi asserisce di aver incontrato nella realizzazione delle fondazioni, così come del rincaro dei prezzi dei materiali…………

A cura di giurisprudenzappalti.it del 25/03/2024 di Roberto Donati